Cassazione Penale, Ordinanza n. 31336/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione di legge, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come uso personale di stupefacente e non come reato. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica argomentata specifica; ciò integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento e ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato gli indici ostativi per escludere la causa di non punibilità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, riferita a un'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare entrambi gli indici sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutati ex art. 133 c.p.
art. 133, primo comma, c.p.
criterio di valutazione richiamato per apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 3 legge 186/2000
non citata in testo; omesso
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata in tema di condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specifica della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado.
- La generica allegazione di carenze o illogicità motivazionali non basta a superare l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non può essere applicata se uno dei due requisiti manca.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., potendo escludere la non punibilità quando tali indici non depongano per la lieve offensività del fatto.
Come è indicizzato
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