Sentenza n. 2425/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dall’amministrazione sull’istanza n. 44264 presentata in data 28 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 28 aprile 2025 un’istanza di riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola. Ha dedotto che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro i termini applicabili, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza adottare, nelle more, un provvedimento espresso. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto risultavano integrati entrambi i presupposti: l’istanza era stata presentata il 28 aprile 2025 e il Ministero non aveva ancora provveduto né aveva richiesto integrazioni documentali. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo è stato individuato in un massimo di quattro mesi, ove fosse necessaria una richiesta di integrazione. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine previsto; il giudice richiama il termine generale di trenta giorni quale parametro temporale dell’obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibile nomina di un commissario ad acta.
art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio è applicato per ottenere la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso.
direttiva 2013/55/CE
La domanda di riconoscimento del titolo estero è stata proposta ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine normativamente previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente aperto il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione deve esercitare il potere secondo i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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