Ordinanza n. 267/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Culturali del Comune di Genova, atto n. DD 2776 in data 12 maggio 2026, successivamente conosciuta, nella parte in cui esclude la ricorrente dal sostegno per cui è concorso, avente ad oggetto “Approvazione degli esiti dell’avviso pubblico “Genova Città dei Festival” sostegno a rassegne e festival 2026”; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito e, in particolare, dei seguenti: - dei verbali e delle determinazioni della Commissione esaminatrice, allegati alla DD 2776-2026, nella parte in cui, nelle sedute del 30 aprile e 11 maggio 2026, hanno valutato la ricorrente e deciso di escludere la medesima dal sostegno per cui è concorso, - della nota del Responsabile del procedimento, prot. n. 0252439 in data 19 maggio 2026, di riscontro alla richiesta di chiarimenti/autotutela della ricorrente in data 12 maggio 2026; - della nota del Responsabile del procedimento, prot. n. 0254945 in data 20 maggio 2026, di esclusione del progetto della ricorrente dal contributo, per esaurimento delle risorse disponibili; - della comunicazione e-mail dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova, in data 12 giugno 2026; - della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Culturali del Comune di Genova, n. 1722-2026 avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico “Genova Città dei Festival” sostegno a rassegne e festival 2026”, in relazione alla determinazione dei criteri di valutazione e relativi punteggi; - della deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 19 marzo 2026, avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida per l’emanazione di un Avviso Pubblico di sostegno a rassegne e festival realizzati sul territorio del Comune di Genova nell’ambito di “Genova Città dei Festival” 2026”, in relazione alla determinazione dei criteri di valutazione e relativi punteggi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal sostegno economico previsto dall'avviso pubblico "Genova Città dei Festival" 2026, disposta nell'ambito dell'approvazione degli esiti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale comunale di approvazione degli esiti dell'avviso pubblico per il sostegno a rassegne e festival 2026, nonché gli atti della Commissione esaminatrice, le note del responsabile del procedimento, la comunicazione e-mail dell'Assessorato alla Cultura, l'avviso pubblico e le linee guida della Giunta comunale, contestando l'esclusione dal sostegno e, in particolare, i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi. Il provvedimento dà atto che il primo motivo, anche se accolto, non consentirebbe comunque alla ricorrente di raggiungere una posizione utile in graduatoria. Le ulteriori censure riguardano la valutazione attribuita al progetto e l'assegnazione dei punteggi tra i diversi criteri, prospettando quindi vizi della valutazione della Commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'eventuale accoglimento non produrrebbe comunque un risultato utile in graduatoria, escludendo pertanto la sussistenza di un fumus cautelare idoneo a giustificare la sospensione. Quanto alle restanti censure, il Collegio ha rilevato che esse attengono ad apprezzamenti riconducibili alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sia con riguardo alle valutazioni della Commissione sia con riguardo ai criteri di valutazione. Tali apprezzamenti sono sindacabili soltanto in presenza di irragionevolezza, illogicità o abnormità, vizi che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non sono emersi prima facie. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla relativa domanda il TAR ha escluso, in sede di sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando l'eventuale accoglimento di una censura non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire una posizione utile nella graduatoria, difettando un'utilità concreta della misura cautelare.
- Le valutazioni effettuate da una commissione nell'ambito di una procedura comparativa per l'assegnazione di contributi pubblici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo, anche in sede cautelare, solo in presenza di irragionevolezza, illogicità o abnormità immediatamente rilevabili.
- La contestazione della distribuzione dei punteggi tra i diversi criteri di valutazione non determina di per sé il fumus boni iuris, quando si risolva nella contrapposizione di una diversa valutazione a quella compiuta dall'amministrazione e non evidenzi prima facie vizi di irragionevolezza, illogicità o abnormità.
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