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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18895/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal pagamento parziale del contributo unificato richiesto in un giudizio tributario promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa contro trentaquattro ruoli esattoriali. La contribuente aveva dichiarato il valore della lite ai fini del contributo assumendo la sommatoria del valore degli atti impugnati, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretto commisurare il contributo unificato alla somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 10 e 104 c.p.c., sostenendo che, nei ricorsi cumulativi oggettivi in materia tributaria, il contributo unificato va calcolato con riguardo a ciascun atto impugnato, sommando i contributi dovuti per ognuno. La contribuente resisteva con controricorso e sollevava anche un'eccezione di difetto di legittimazione attiva alla proposizione dell'appello da parte della segreteria della CTP, eccezione però ritenuta inammissibile perché non risultava dedotta nel giudizio di merito e non emergeva dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione della contribuente sul difetto di legittimazione attiva perché nuova e non autosufficientemente dedotta. Nel merito ha ribadito che, in caso di ricorso cumulativo tributario contro più atti, il contributo unificato deve essere determinato sommando i contributi relativi a ciascun atto impugnato, sulla base del valore di ogni singolo provvedimento. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario rileva ai fini del calcolo del contributo unificato e introduce una disciplina speciale rispetto al rinvio generale

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002

    nei processi tributari il contributo unificato va calcolato con riguardo a ciascun atto impugnato; l'importo deriva dalla sommatoria dei contributi dovuti per ogni atto

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 1, d.lgs. n. 546/1992

    il rinvio generale contenuto nella disciplina tributaria non prevale sulla disciplina speciale richiamata dall'art. 12, comma 2

  • art. 1, comma 598, lett. a), l. n. 147/2013

    la modifica apportata all'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 è stata ritenuta priva di portata innovativa rispetto al criterio già affermato

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma il principio richiamato sulla autosufficienza attiene alla necessità di allegare la deduzione in fatto della questione

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando un unico ricorso cumula l'impugnazione di più atti, il contributo unificato deve essere calcolato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, in base al valore di ogni singolo provvedimento.
  • La scelta del contribuente di impugnare più atti con un unico ricorso anziché con ricorsi separati non può tradursi in un risparmio del contributo unificato.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove non emerse dalla sentenza impugnata; chi le deduce deve indicare specificamente di averle già sottoposte al giudice di merito, secondo il principio di autosufficienza.
  • Il richiamo della disciplina speciale del processo tributario prevale sul rinvio generale quando la norma speciale regola in modo espresso il criterio di calcolo del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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