Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21857/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da una creditrice per il recupero di un credito di importo modesto verso un ente pubblico, con pignoramento delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'impignorabilità delle somme staggite e l'improcedibilità dell'azione esecutiva, e con successiva ordinanza del 7 maggio 2019 aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di provvedimenti provvisori ex art. 618 c.p.c., assegnando tre mesi per introdurre il giudizio di merito. Il Tribunale di Salerno ha poi dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenendo che la fase di merito fosse stata introdotta oltre il termine, poiché la citazione risultava depositata il 19 agosto 2019. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 618, comma 2, c.p.c., sostenendo che il termine era stato rispettato perché l'atto introduttivo della fase di merito era stato notificato il 6 agosto 2019 e il procedimento era stato iscritto a ruolo il 7 agosto 2019; con il secondo ha prospettato, in via subordinata, l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla corretta data di instaurazione del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che, trattandosi di error in procedendo, poteva direttamente esaminare gli atti processuali e verificare che la citazione introduttiva del giudizio di opposizione era stata notificata il 6 agosto 2019, quindi entro il termine di tre mesi fissato dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione, comunicata il 9 maggio 2019. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la rappresentanza e difesa personale della ricorrente davanti alla Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 618 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato in via subordinata per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    ritenuto rispettato perché i documenti che provano la tempestività dell'opposizione erano stati specificamente localizzati nel ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 617 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi oggetto del giudizio

  • art. 618, comma 2, c.p.c.

    norma decisiva per la decorrenza del termine di introduzione della fase di merito dell'opposizione dopo la fase sommaria

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di provvedimenti provvisori nella fase sommaria dell'opposizione

  • art. 617 cod. proc. civ.

    richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quando la fase sommaria si conclude con un provvedimento che fissa un termine per l'introduzione del merito, la tempestività va verificata con riguardo alla notificazione dell'atto introduttivo secondo il rito applicabile alla fase di cognizione piena e alla corretta decorrenza del termine assegnato.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa e accertare la correttezza della decisione impugnata sul fatto processuale rilevante.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è sufficiente che il ricorrente indichi in modo specifico dove siano reperibili i documenti su cui fonda la censura, consentendone la localizzazione.
  • La tardività della fase di merito dell'opposizione non può essere dichiarata quando dagli atti risulti che la citazione è stata notificata entro il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, anche se nel fascicolo vi siano indicazioni documentali ambigue sul deposito successivo in cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.