Sentenza n. 1022/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 712/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 05/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 712/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, divenuta definitiva e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione, nonostante la notifica e il decorso del termine, è rimasta inadempiente. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provata la definitività della sentenza presupposta e la perdurante inadempienza del Ministero, accogliendo la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta è stato individuato, fin d'ora, nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. È stata respinta la richiesta di penalità di mora perché la sentenza del giudice ordinario aveva già riconosciuto gli accessori di legge, interpretati come interessi legali, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, compresa, ove appropriata, la penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata negata perché gli interessi legali già riconosciuti dalla sentenza presupposta sono stati ritenuti misura equa.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando il titolo esecutivo prevede già accessori, qualificati come interessi legali, idonei a compensare il ritardo nell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notifica e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare puntuale attuazione alle statuizioni del giudicato, fissando un termine per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, l'ordine di esecuzione può comprendere il pagamento delle somme dovute in forza del titolo, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto e inclusione delle spese liquidate nel giudizio presupposto e in quello di ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo abbia già riconosciuto gli accessori di legge e il giudice ritenga che gli interessi legali costituiscano una misura equa anche rispetto al ritardo nell'esecuzione.
- In presenza di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che operi su istanza della parte interessata entro un termine successivo a quello assegnato all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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