Ordinanza n. 227/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, con riferimento anche alla consegna degli impianti formalizzata mediante verbale del 10 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro atti del Comune di Siracusa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti né il contenuto puntuale degli atti impugnati. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato gli effetti della consegna degli impianti risultante dal verbale del 10 giugno 2026, prospettando un pregiudizio derivante dall'esecuzione degli atti.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione cautelare, stabilire se la consegna degli impianti documentata dal verbale del 10 giugno 2026 avesse natura formale o sostanziale. Ha rilevato che il pregiudizio lamentato era essenzialmente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro, senza ravvisare un danno cautelare irreparabile tale da giustificare la sospensione degli atti. La decisione di merito è stata rinviata alla pubblica udienza del 1 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità, anche fattuale, della vicenda.
Massime di principio
- Il pregiudizio essenzialmente patrimoniale, in quanto suscettibile di ristoro, non giustifica di per sé la concessione della tutela cautelare, se non è dimostrata l'irreparabilità del danno derivante dall'esecuzione dell'atto amministrativo.
- Ai fini della decisione cautelare può risultare non necessario qualificare formalmente o sostanzialmente un'attività amministrativa, quando, comunque, il pregiudizio dedotto non presenta carattere irreparabile.
- La fissazione dell'udienza pubblica per la decisione di merito non comporta l'accoglimento della domanda cautelare quando il pregiudizio prospettato è di natura patrimoniale e risarcibile.
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