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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25813/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Fallimento impugnava la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso originario relativo ad avviso di accertamento Irpef, IRES e IVA per il 2012). La CTR aveva ritenuto il motivo di appello generico e meramente reiterativo delle ragioni già esposte in primo grado, configurando violazione dell'art.53 d.lgs. n.546/1992. Il ricorrente ha dedotto che la riproposizione delle argomentazioni di primo grado, quando il dissenso investa l'intera decisione, assolve l'onere di specificità e che la CTR ha errato nel dichiarare l'inammissibilità; inoltre contestava le conseguenze attribuite dalla CTR (passaggio in giudicato e inutilità degli ulteriori motivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo consolidato il principio secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni di primo grado assolve all'onere di specificità dell'art.53 d.lgs. n.546/1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e le censure siano ricavabili, anche implicitamente, in modo inequivoco. Avendo riscontrato che l'atto di appello conteneva brani dai quali emergono le specifiche censure, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame; il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha demandato alla Corte di merito il regolamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.53 d.lgs. n.546/1992

    La Corte ha interpretato che l'onere di specificità dell'atto di impugnazione è assolto anche dalla mera riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, purché dall'atto di appello, letto nel suo complesso, emerga in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata (anche implicitamente) e il dissenso investa la decisione nella sua interezza.

  • art.360 c.p.c. (c.1 nn.3 e 4)

    Norma richiamata come parametro di legittimità per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omessa pronuncia). Qui è stata evocata dal ricorrente per censurare la decisione della CTR; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di violazione della disciplina sull'inammissibilità ex art.53 attraverso il vizio denunciato ai sensi di tale articolo.

  • art.112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ad omessi esami e pronunce; la questione è stata però assorbita dal giudizio sulla specificità dell'appello e non richiedeva pronuncia autonoma da parte della Cassazione.

  • art.329 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo relativo a omessi esami e pronunce nella decisione di merito; tuttavia la Corte ha assorbito tale motivo dopo aver accolto il primo.

  • art.324 c.p.c.

    Anche questa norma è stata richiamata nell'ambito delle censure sull'istruzione probatoria e sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi separatamente dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art.2909 c.c.

    Norma civile citata dal ricorrente nella formulazione dei motivi (probabile riferimento agli effetti del passaggio in giudicato); la Corte non ha effettuato una pronuncia specifica, essendo il motivo assorbito.

  • art.100 c.p.c.

    Richiamato in riferimento alla regolazione delle spese e alla competenza; la Cassazione ha demandato alla Corte di rinvio il regolamento delle spese, senza statuire direttamente sul punto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado può essere considerata idonea a soddisfare il requisito di specificità dell'art.53 d.lgs. n.546/1992 quando l'appello manifesti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, il dissenso rispetto alla decisione nella sua interezza.
  • L'atto di appello va redatto in modo da consentire, anche per implicito, la ricostruzione delle censure mosse alla sentenza di primo grado: citare brani, indicare i punti da riformare e far emergere chiaramente la richiesta di riforma riduce il rischio di dichiarazioni di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità può essere cassata se contraria alla giurisprudenza consolidata; in tal caso la Corte di legittimità può disporre il rinvio per un nuovo esame da parte della Corte di merito in diversa composizione.
  • Se si intende impugnare la decisione nella sua interezza, è lecito riproporre le ragioni di primo grado, ma bisogna evitare un generico 'insistere' senza indicazioni che permettano di ravvisare i punti di censura rispetto alla motivazione del giudice di primo grado.
  • Quando si contestano omissioni di esame o questioni di motivazione, è utile collegare espressamente l'articolazione delle censure normative (art.112 c.p.c., art.329 c.p.c., ecc.) alla documentazione dell'appello, così da non vedere i motivi assorbiti o non esaminati per vizi formali evitabili.

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