Sentenza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a. del decreto in data 28 settembre 2025, con il quale è stata disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 1° maggio 2023, su istanza del signor -OMISSIS- presentata in data 27 marzo 2023, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta perché il datore di lavoro non aveva prodotto la documentazione reddituale richiesta. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.l. 73/2022, dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro era imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che, pertanto, avrebbe dovuto essergli consentito di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di subentrare con un diverso datore di lavoro. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione delle offerte lavorative medio tempore ricevute e dell’impossibilità di accettarle a causa della revoca del nulla osta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto che la carenza, non contestata, della documentazione reddituale del datore di lavoro costituisse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, elemento ostativo al rilascio del nulla osta e imponesse la revoca senza margini di discrezionalità. Ha poi escluso che il ricorrente potesse pretendere il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, poiché tale istituto presuppone che il rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato, con rilascio del permesso per lavoro o stipula del contratto di soggiorno; non è sufficiente il mero rilascio del nulla osta. Le circolari ministeriali richiamate hanno natura interpretativa e non possono introdurre ulteriori ipotesi di soggiorno. Il Collegio ha tuttavia riconosciuto che, in presenza della buona fede dello straniero, dell’imputabilità della revoca al datore di lavoro e della prova di un successivo inserimento lavorativo o sociale, i principi di proporzionalità e ragionevolezza possono imporre all’amministrazione di valutare le sopravvenienze e la situazione sostanziale dell’interessato. Nel caso concreto, però, il ricorrente non ha dimostrato né di essere stato effettivamente assunto da un diverso datore di lavoro né di avere ricevuto documentate offerte lavorative che non avrebbe potuto accettare per effetto della revoca. È quindi mancata la prova dell’inserimento nella vita economica e sociale italiana. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
La carenza della documentazione reddituale richiesta al datore di lavoro costituisce elemento ostativo al rilascio del nulla osta e impone la revoca del nulla osta già rilasciato, senza margini di discrezionalità.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e formalizzato; non può essere utilizzato per colmare la mancata stipula del contratto di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quando ricorrono le relative condizioni e le parti siano state sentite.
art. 55 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda cautelare, assorbita dalla definizione del giudizio nel merito.
circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007
Ha natura di indirizzo interpretativo e non può introdurre ipotesi ulteriori di soggiorno rispetto a quelle previste dalla legge.
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3/2022
reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui
Richiede la verifica della capacità patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro mediante documentazione reddituale o di bilancio.
Massime di principio
- La carenza della documentazione reddituale richiesta per verificare la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro costituisce un elemento ostativo al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e impone la revoca del nulla osta già rilasciato, quando la carenza non sia contestata.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro sia stato previamente instaurato e formalizzato, mediante rilascio del permesso per lavoro o stipula del contratto di soggiorno; non è sufficiente il solo nulla osta e le circolari amministrative non possono ampliare tale presupposto legale.
- Quando la revoca del nulla osta dipende esclusivamente dalla condotta del datore di lavoro, l’amministrazione deve considerare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, le sopravvenienze e l’eventuale successivo inserimento lavorativo o sociale dello straniero, purché tali circostanze siano concretamente provate e possano condurre, nel rispetto della legge, al riconoscimento di un diverso titolo di soggiorno.
- La mera allegazione di offerte di lavoro o della buona fede dello straniero non è sufficiente a imporre una diversa valutazione amministrativa: occorre fornire documentazione idonea a dimostrare l’effettivo impiego o le concrete offerte lavorative e il nesso tra la revoca del nulla osta e l’impossibilità di accettarle.
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