Sentenza n. 182/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, recante sospensione, per giorni cinque, delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento di pubblico spettacolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per cinque giorni delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'intrattenimento di pubblico spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di un locale presso il quale si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e, durante la stagione estiva, pubblico spettacolo e intrattenimento fino a 200 persone, ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 e dell'art. 9 della l. n. 287/1991. Il provvedimento richiamava una serie di episodi verificatisi tra gennaio e luglio 2024, consistenti in condotte litigiose, ubriachezza molesta, disturbi, lamentele e ripetute richieste di intervento delle forze dell'ordine, ritenendo il locale luogo di attrazione e concentrazione di persone indisciplinate e pericolose, con conseguenti turbative dell'ordine pubblico. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 86 e 100 del r.d. n. 773/1931 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, nonché incompetenza e carenza di potere del Questore. La ricorrente ha sostenuto che la maggior parte degli episodi si era verificata fuori dal locale, senza collegamento con esso, che l'unico episodio direttamente riconducibile alla somministrazione riguardava una minorenne in abuso etilico e che non era stata accertata alcuna responsabilità del gestore; ha inoltre contestato l'estensione della sospensione all'attività di ristorazione, ritenuta estranea ai problemi di sicurezza. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, per omessa partecipazione procedimentale, in ragione della pretesa insussistenza dell'urgenza, considerato che molti fatti erano risalenti. È stata infine riproposta la censura relativa all'illegittima estensione della misura all'attività di ristorazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che l'art. 100 del r.d. n. 773/1931 attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, non sanzionatorio, esercitabile quando un pubblico esercizio costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. L'esercizio del potere prescinde dall'accertamento della responsabilità, diretta o indiretta, del titolare e anche dalla colpa del gestore, essendo sufficiente un pericolo concreto e attuale per la collettività. Il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto, il Questore aveva motivatamente individuato il nesso tra il locale e l'attrazione e concentrazione di una clientela incivile, molesta e pericolosa, anche se numerosi episodi si erano verificati all'esterno o nelle zone circostanti. È stata quindi ritenuta legittima la riferibilità della misura all'intero locale, senza distinzione tra somministrazione e pubblico spettacolo, poiché la fonte di pericolo era stata individuata nel locale quale contesto unitario di aggregazione. È stata respinta anche la censura di incompetenza, essendosi il Questore limitato a esercitare i poteri previsti dall'art. 100 del r.d. n. 773/1931 e dall'art. 9 della l. n. 287/1991. Quanto alla partecipazione procedimentale, il provvedimento indicava specifiche ragioni di urgenza, consistenti nella stagione estiva in corso e nella prossimità temporale degli ultimi episodi, ed escludeva l'utilità del contraddittorio per l'evidenza dei fatti posti a base della decisione. La ricorrente, inoltre, non aveva indicato quali concreti apporti partecipativi avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Le censure sull'attività di ristorazione sono state respinte per le medesime ragioni. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 100 r.d. n. 773/1931
Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La disposizione attribuisce un potere preventivo e cautelare, non sanzionatorio, esercitabile anche senza accertare la responsabilità o la colpa del gestore, quando sussista un pericolo concreto e attuale per la collettività. Il relativo esercizio è sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.
art. 9 l. n. 287/1991
È richiamato quale ulteriore base normativa del potere esercitato dal Questore in relazione alla sospensione delle autorizzazioni del pubblico esercizio.
artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale è stata ritenuta giustificata dalle ragioni di urgenza indicate nel provvedimento e dall'evidenza dei fatti, anche in assenza di una dimostrazione concreta dell'apporto partecipativo che avrebbe potuto modificare l'esito.
artt. 10 e 86 r.d. n. 773/1931
Sono stati invocati dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato la loro violazione.
art. 19 d.P.R. n. 616/1977
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla competenza amministrativa, ma il TAR ha escluso l'incompetenza del Questore.
Massime di principio
- Il potere del Questore di sospendere la licenza o le autorizzazioni di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è legittimamente esercitabile quando il locale costituisca una fonte di pericolo concreto e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
- La sospensione ex art. 100 del r.d. n. 773/1931 prescinde dall'accertamento di una responsabilità, diretta o indiretta, o della colpa del gestore, poiché la misura incide oggettivamente sul contesto del pubblico esercizio per prevenire turbative dell'ordine pubblico.
- Il pericolo rilevante ai fini dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 può risultare anche da episodi verificatisi all'esterno del locale o nelle aree circostanti, purché l'amministrazione motivi il nesso tra il locale, quale luogo di attrazione e concentrazione della clientela, e le turbative dell'ordine pubblico.
- La valutazione del Questore nell'applicazione dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza; è sufficiente l'indicazione dei presupposti concreti della situazione di pericolo da prevenire.
- Quando il pericolo sia riferito al locale come contesto unitario di attrazione e aggregazione di clientela pericolosa, la sospensione può riguardare l'intero esercizio e le attività autorizzatevi, senza necessità di distinguere tra somministrazione di alimenti e bevande e pubblico spettacolo. La partecipazione procedimentale può essere omessa in presenza di specifiche ragioni di urgenza e quando il destinatario non dimostri quale concreto apporto avrebbe potuto determinare un diverso esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →