Cassazione Penale, Sentenza n. 33458/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Faija impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata identificazione del valore delle pietre preziose e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Talamanca contestava la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio sostenendo che la notificazione era stata eseguita al difensore nonostante il difensore avesse tempestivamente dichiarato di non voler ricevere notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.
La decisione
Per Faija: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze risultavano meramente reiterative rispetto al primo grado e non superavano la soglia di ammissibilità; la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la dichiarazione della persona offesa sull'importo prelevato (1.200 euro) era sufficiente e che mancavano elementi positivi a favore delle attenuanti generiche, anzi emergendo precedenti e modalità insidiose della condotta. Di conseguenza il ricorso di Faija è stato respinto e questi è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Per Talamanca: il ricorso è stato accolto in parte: la Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di rifiuto del difensore (avvenuta alla nomina il 24/10/2018) e quindi ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Talamanca e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La fattispecie contestata è quella della truffa per l'ottenimento di 1.200 euro mediante proposta di vendita di falsi preziosi; la Corte ritiene che la dichiarazione della persona offesa sull'importo percepito sia idonea a dimostrare il pregiudizio patrimoniale senza necessitare di accertamento del valore intrinseco delle pietre
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche non scattano per mera assenza di aspetti negativi della personalità; occorrono elementi positivi che giustifichino la riduzione della pena; la Corte ha ritenuto che mancassero tali elementi e che sussistessero fattori ostativi (modalità della condotta e precedenti)
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (notificazioni al difensore)
La dichiarazione del difensore di non voler ricevere notifiche per conto dell'assistito deve intervenire contestualmente o subito dopo la nomina e prima dell'effettuazione di qualsiasi notifica; se tale dichiarazione è tempestiva rende invalida la notifica eseguita al difensore
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice
Massime di principio
- La dichiarazione della parte offesa sull'ammontare del danno patrimoniale può essere considerata elemento sufficiente per provare l'evento dannoso quando non è necessaria una valutazione tecnica del valore dei beni oggetto della frode
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la semplice assenza di fattori negativi non obbliga il giudice a concederle
- Il rifiuto del difensore di ricevere notifiche per conto dell'assistito deve essere espresso tempestivamente (contestualmente alla nomina o immediatamente dopo) per produrre effetto; ogni dichiarazione successiva alla notifica è inidonea a invalidarla
- Un ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone ragioni già valutate in precedenti impugnazioni senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata
- In caso di accoglimento del motivo relativo a vizi di notifica, la Corte può annullare la sentenza rispetto al ricorrente interessato e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo del procedimento
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso l'addebito delle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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