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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28318/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato, all'esito del giudizio di rinvio, per concorso esterno in associazione mafiosa, ritenuto avere messo a disposizione di un sodalizio mafioso una società edile, consentendo all'associazione di controllare attività economiche in una zona di Palermo e ricevendo in cambio l'assegnazione o l'imposizione di lavori, nonché fungendo da tramite in alcune dinamiche estorsive. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 627 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a ripetere la precedente motivazione annullata, senza confrontarsi con i rilievi della Cassazione e senza colmare i supposti vuoti probatori sul contributo causale e sull'elemento soggettivo. Con il secondo motivo si censurava il mancato riesame della richiesta di circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato la questione, benché la precedente decisione di legittimità l'avesse solo dichiarata assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva effettivamente svolto una motivazione autonoma e non meramente riproduttiva, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore, le intercettazioni e gli episodi specifici richiamati nel giudizio di rinvio, con apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando la Cassazione annulla con rinvio accogliendo solo alcuni motivi e dichiara assorbiti altri motivi ritualmente devoluti, il giudice del rinvio deve riesaminare anche le questioni assorbite, se dedotte in appello. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio; il ricorso è stato rigettato nel resto e l'imputato è stato condannato alle spese in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    invocato come parametro della censura per violazione di legge processuale; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso l'illogicità della motivazione sul merito della responsabilità, ma ha riconosciuto il vizio sulla questione delle attenuanti generiche.

  • art. 627 n. 3 c.p.p.

    norma evocata sul dovere del giudice di rinvio di uniformarsi ai principi fissati nella sentenza rescindente; la Corte ha chiarito i limiti del giudizio di rinvio e l'obbligo di riesaminare le questioni assorbite.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    richiamati per la liquidazione e il pagamento delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito può fondare la decisione su una motivazione autonoma, anche valorizzando gli stessi elementi fattuali già esaminati in precedenza, purché dia conto in modo coerente del superamento dei rilievi contenuti nella sentenza rescindente.
  • La censura di violazione dell'obbligo di motivazione non può risolversi in una sollecitazione alla rivalutazione del compendio probatorio, se la motivazione impugnata è sistematica e non presenta travisamenti della prova rilevabili in cassazione.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie alcuni motivi e dichiara assorbiti altri motivi ritualmente devoluti con l'appello, il giudice del rinvio deve riesaminare anche le questioni assorbite, salvo che esse non siano state in concreto devolute o non rientrino nell'oggetto del rinvio.
  • L'assorbimento di un motivo in sede di legittimità non equivale a giudicato sulla questione, ma ne sospende la valutazione, che deve essere ripresa nel rinvio se la questione era stata validamente devoluta.
  • La valutazione circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, quando non preclusa da un giudicato sul punto, costituisce tema autonomo che deve essere deciso nel giudizio di rinvio e incide direttamente sul trattamento sanzionatorio.
  • In presenza di accertamento definitivo della responsabilità, l'annullamento può essere limitato al solo profilo della pena, senza incidere sulla statuizione di colpevolezza.
  • Le dichiarazioni del collaboratore e le intercettazioni possono essere legittimamente valorizzate se inserite in una ricostruzione logica complessiva idonea a spiegare il contributo causale e doloso dell'imputato al sodalizio mafioso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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