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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della “Determinazione n. -OMISSIS- emessa dal Dipartimento Lavoro ed Unità Produttive, Servizio politiche della competitività ed innovazione (DPH008), Ufficio Politiche della Competitività della Regione Abruzzo, in data 18 marzo 2026 e notificata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto “l’annullamento d’ufficio per illegittimità originaria del provvedimento di concessione ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/1990 del contributo accordato nei confronti della Ditta -OMISSIS- S.R.L., Partita IVA -OMISSIS-, con sede in con sede in -OMISSIS- Val Vomano (TE) PENNA SANT'ANDREA (TE) - 64039, per l’importo di € 199.080,00 di cui alla determinazione-OMISSIS- del 27.11.2020” con conseguente decisione “DI PROCEDERE al recupero della somma erogata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 20/02/2023 quale SALDO di 188.280,00, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso, da versare entro 30 giorni sul c/c bancario intestato a Regione Abruzzo…- Restituzione del credito erogato a titolo di SALDO – ditta -OMISSIS- S.R.L.”; - di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli impugnati, nei limiti di interesse della ricorrente e in particolare: - della comunicazione del 4 marzo 2026 del “Dipartimento Lavoro e attività produttive” della Regione Abruzzo, recante avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento del 2020 di concessione del contributo pubblico; - dei vari atti endoprocedimentali, tra cui: il parere dell’Avvocatura regionale prot. n. -OMISSIS-/2026 del 25 febbraio 2026 (ad oggi non conosciuto), il rapporto definitivo del Servizio ADA Audit regionale del 10 febbraio 2026 con cui si è evidenziato un rapporto di collegamento tra Società beneficiarie tale da configurarsi un’impresa unica con cumulo degli aiuti riconducibili ad un medesimo centro decisionale, nonché le note istruttorie regionali che hanno portato all’adozione dell’ultimo provvedimento di annullamento in autotutela della precedente determinazione regionale di concessione del contributo pubblico; - dell’avviso della Regione Abruzzo, “P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2014 – 2020 Asse III – Linea d’Azione 3.1.1)”, laddove sia stato erroneamente e/o falsamente intrepretato dalla P.A. nel disporre il ritiro in autotutela del provvedimento di concessione del contributo.

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio della concessione di un contributo pubblico e ordine di restituzione del saldo erogato, maggiorato degli interessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società beneficiaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione regionale del 18 marzo 2026 con cui la Regione Abruzzo ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la precedente concessione di un contributo di 199.080 euro e ha disposto il recupero del saldo di 188.280 euro, oltre interessi. Sono stati dedotti vizi relativi all'avvio e allo svolgimento del procedimento di autotutela, con particolare riguardo alla mancata considerazione delle controdeduzioni, nonché all'erronea interpretazione dell'avviso POR FESR Abruzzo 2014-2020 e all'insussistenza dei presupposti per ritenere configurabile un'impresa unica con altre società, ai fini del cumulo degli aiuti. La ricorrente ha inoltre contestato gli atti istruttori e presupposti, tra cui l'audit regionale che aveva ravvisato collegamenti tra le società mediante elementi societari, personali e organizzativi.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato, anzitutto, che la Regione aveva comunicato l'avvio del procedimento e aveva dato conto, nel provvedimento impugnato, della presentazione delle controdeduzioni da parte della società il 12 marzo 2026, spiegando che esse non erano idonee a superare le criticità: non risultava quindi una mancata considerazione delle difese procedimentali. Quanto alla configurabilità dell'impresa unica, il Collegio ha ritenuto adeguato il rinvio per relationem all'audit regionale, che aveva esaminato plurimi indici fattuali, tra cui la condivisione di una sede operativa, il controllo di una società da parte del medesimo soggetto e la presenza di persone fisiche comuni nelle compagini sociali. Tali elementi sono stati ritenuti rilevanti alla luce della disciplina europea sull'impresa unica e della giurisprudenza unionale, secondo cui il controllo esercitato, anche di fatto, da una medesima entità può ricondurre più soggetti a un'unica impresa, mentre il mero esercizio dei diritti di azionista non è sufficiente. Il TAR ha infine ritenuto non necessaria, in materia di recupero di aiuti di Stato illegali, la specifica esplicitazione di un interesse pubblico concreto, qualificando il potere di autotutela dell'amministrazione come doveroso e azionabile sine die. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La Regione può annullare d'ufficio la concessione del contributo per illegittimità originaria; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non necessario, per il recupero di aiuti di Stato illegali, esplicitare uno specifico interesse pubblico concreto, qualificando il potere come doveroso e azionabile sine die.

  • art. 2, par. 2, Regolamento (UE) n. 1407/2013

    “s’intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un’impresa unica”.

    La nozione di impresa unica comprende imprese collegate da rapporti di controllo o influenza dominante, anche attraverso una o più altre imprese; il Collegio ha valorizzato anche collegamenti di fatto e relazioni riconducibili a persone fisiche che esercitano effettivamente il controllo e intervengono nella gestione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; applicato per la decisione sulla domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel recupero di aiuti di Stato illegali, l'amministrazione può esercitare il potere di autotutela anche senza una specifica esplicitazione di un interesse pubblico concreto, trattandosi di potere doveroso e azionabile sine die, secondo la valutazione sommaria operata in sede cautelare.
  • La configurabilità di un'impresa unica ai fini della disciplina degli aiuti può essere desunta non soltanto da rapporti societari formalmente riconducibili alle ipotesi tipizzate, ma anche da un controllo effettivo, giuridico o di fatto, esercitato dalla medesima entità o da persone fisiche che intervengano direttamente o indirettamente nella gestione delle società.
  • Il mero esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di socio non integra, da solo, la partecipazione a un'impresa unica; tale qualificazione richiede che il socio, in quanto titolare di partecipazioni di controllo, eserciti effettivamente il potere di controllo e intervenga nella gestione dell'impresa partecipata.
  • Il rinvio per relationem a un audit o ad altro atto istruttorio è sufficiente, nella fase cautelare, quando l'atto richiamato abbia esaminato compiutamente la situazione e individui plurimi indici fattuali rilevanti a sostegno della conclusione amministrativa.
  • Non sussiste un vizio di mancata considerazione delle controdeduzioni quando il provvedimento dà conto della loro presentazione e ne espone, anche sinteticamente, l'inidoneità a superare le criticità contestate.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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