Cassazione Civile, Ordinanza n. 03168/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente emittente)
La controversia
I titolari di alcuni buoni postali fruttiferi delle serie speciali AB e AD chiedevano la condanna al rimborso del capitale e degli interessi maturati, sostenendo che i titoli fossero ancora rimborsabili perché, secondo la disciplina originaria richiamata dai ricorrenti, la riscossione sarebbe stata possibile entro il trentesimo anno dall’emissione e la prescrizione sarebbe comunque rimasta sospesa per quel periodo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciavano violazione dell’art. 176 d.P.R. 156/1973, dell’art. 4 preleggi e della disciplina sul potere dei decreti ministeriali di modificare solo in senso favorevole al risparmiatore; con il secondo deducevano violazione dell’art. 1339 c.c.; con il terzo denunciavano ancora la violazione dell’art. 176 d.P.R. 156/1973 e dell’art. 2936 c.c. Sostenevano che un D.M. non potesse abrogare o derogare a una disciplina legale di rango superiore e che il termine trentennale non fosse stato validamente superato.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza/sinteticità e autosufficienza, ma ha rigettato il primo motivo di ricorso perché infondato. Ha ritenuto che i buoni oggetto di causa fossero buoni postali fruttiferi a termine delle serie speciali AB e AD, regolati dai relativi decreti ministeriali istitutivi e dalle clausole stampate sui titoli, non già dai buoni ordinari disciplinati dall’art. 176 d.P.R. 156/1973. Ha inoltre affermato che l’art. 176 era stato abrogato dall’art. 7 d.lgs. 284/1999 e che il D.M. 19 dicembre 2000, in attuazione di quella delega, aveva introdotto per i buoni una prescrizione decennale decorrente dalla scadenza del titolo, applicabile anche alle serie già emesse purché non fosse decorso il termine previgente. La tesi secondo cui un decreto ministeriale non potrebbe incidere sul termine trentennale è stata esclusa, perché quel termine attiene alla scadenza del titolo e non alla disciplina legale della prescrizione; è stata pure esclusa la violazione dell’art. 2936 c.c. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
viene richiamato solo come rito introduttivo della controversia di primo grado.
art. 176 d.P.R. 156/1973
"i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione"
non si applica ai buoni speciali a termine oggetto di causa; la disposizione è comunque stata abrogata e, per quei titoli, il termine trentennale riguarda la scadenza del titolo, non una sospensione della prescrizione.
art. 7 d.lgs. 284/1999
"sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione"
ha abrogato la disciplina previgente dei buoni postali e ha consentito ai decreti ministeriali di regolare i rapporti, anche in senso più favorevole ai risparmiatori.
art. 8 D.M. 19 dicembre 2000
"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"
ha introdotto un termine di prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza del titolo, applicabile anche ai buoni già emessi nei limiti indicati dal decreto.
art. 9 D.M. 19 dicembre 2000
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato [...] il capo VI del titolo I del libro III del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione"
ha sancito l’abrogazione della disciplina previgente per i buoni postali, salvi i rapporti regolati dalle norme richiamate e quanto previsto dal decreto stesso.
art. 10, comma 2, D.M. 19 dicembre 2000
"Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto"
estende la nuova disciplina prescrizionale anche alle serie già emesse per le quali non fosse ancora maturata la prescrizione previgente.
art. 1339 c.c.
è richiamato per escludere che la variazione dei tassi o delle condizioni dei buoni comporti l’illegittimità della disciplina sopravvenuta; il richiamo dei ricorrenti alla norma è respinto.
art. 4 disp. prel. c.c.
è invocato per sostenere l’impossibilità di abrogazione/modifica della disciplina legale tramite fonte di rango inferiore, ma la Corte non accoglie l’argomento alla luce della delega legislativa e dell’abrogazione espressa della disciplina previgente.
art. 2936 c.c.
"É nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione"
non è violato, perché il termine di scadenza del buono è distinto dal termine di prescrizione e la nuova disciplina ha inciso sulla prescrizione in modo compatibile con la legge.
art. 360 n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- I buoni postali fruttiferi appartenenti a serie speciali istituite da decreti ministeriali vanno interpretati tenendo conto sia del testo dei titoli sia dei decreti istitutivi, che integrano la disciplina del rapporto e possono stabilire durata, scadenza e condizioni di rimborso.
- Quando una disciplina legislativa di settore viene espressamente abrogata e sostituita da una nuova disciplina attuativa, i titoli già emessi possono restare soggetti alla normativa previgente solo nei limiti espressamente salvaguardati; se il nuovo decreto prevede l’applicazione del nuovo termine prescrizionale anche ai rapporti pendenti, tale termine opera nei confronti dei titoli non ancora prescritti.
- Il termine indicato sul titolo o nel decreto istitutivo che definisce la scadenza del buono non coincide con il termine di prescrizione: la scadenza individua il momento in cui il titolo diviene rimborsabile, mentre la prescrizione riguarda l’estinzione del diritto alla riscossione dopo un determinato periodo dalla scadenza.
- La censura per violazione dell’art. 2936 c.c. non è fondata quando la disciplina sopravvenuta incide sulla prescrizione per effetto di una previsione normativa legittimamente adottata e non di un patto tra privati volto a modificare la prescrizione legale.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che investa solo il primo motivo può rendere assorbiti gli ulteriori motivi strettamente dipendenti dalla medesima questione di diritto.
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