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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42204/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento misure di prevenzione n.215/2020 R.G. L'originaria istanza era stata ritenuta inammissibile per difetto di indicazione delle fonti del reddito dichiarato per l'anno 2019 (Euro 4.500,00). Successivamente il ricorrente aveva prodotto una integrazione indicante la dicitura "in nero" accanto alla somma, ma il Tribunale ha ritenuto tale integrazione comunque insufficiente poiché non indicava in modo specifico la fonte e gli elementi necessari per la verifica del reddito (committenti, natura delle prestazioni, modalità di pagamento). Il ricorrente ha dedotto che la normativa richiederebbe solo l'indicazione dell'ammontare del reddito (artt.76 e 79 d.P.R. n.115/2002) e che imporre l'onere di dettagliare tutte le prestazioni occasionali sarebbe eccessivo e contrario alla ratio di tutela dei non abbienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per vizio procedurale: il ricorrente aveva notificato il ricorso secondo le regole del rito civile (art.369 c.p.c.) e lo aveva poi depositato presso la cancelleria del giudice ad quem, anziché presentarlo mediante deposito presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento, come impongono le regole procedurali applicabili al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.99 del d.P.R. n.115/2002 e artt.582 e 583 c.p.p.). Per tale motivo il merito delle questioni sostanziali non è stato esaminato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, tenuto conto dell'assenza di colpa grave secondo la giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.99

    «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».

    Stabilisce la procedura di impugnazione e conferma che le regole del procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio seguono principi tali da richiedere il rispetto dei termini e delle modalità di deposito; è stata applicata per affermare l'obbligo del deposito secondo le norme penali di rito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.79

    Il Tribunale ha interpretato l'espressione "specifica determinazione del reddito" come esigenza di indicare gli elementi utili a verificare la fonte e la consistenza del reddito autocertificato, non solo l'ammontare.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.98

    Richiamato dal Tribunale per giustificare l'onere di indicare fonti e elementi verificabili del reddito, al fine di consentire l'attività di verifica degli uffici finanziari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - artt.76 e 96

    Citati dal ricorrente per sostenere che rileva solo l'ammontare del reddito; la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione per il vizio procedurale, ma il Tribunale aveva ritenuto necessaria una indicazione più dettagliata per evitare forme di evasione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.113

    Richiamato nella giurisprudenza come disciplina processuale applicabile alla revoca/oppisizione del gratuito patrocinio; conferma la specialità del rito.

  • Codice di procedura penale - artt.582 e 583

    Secondo la Corte, le norme sul deposito per il ricorso in cassazione (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento) sono applicabili al procedimento per il gratuito patrocinio, motivo per cui l'inosservanza determinerà inammissibilità.

  • Codice di procedura civile - art.369

    Norma di notifica civile applicata invece dal ricorrente; la Corte ha chiarito che la semplice notifica ai sensi civili non supplisce all'obbligo di deposito previsto dal rito penale applicabile.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: ha permesso di escludere la responsabilità aggravata del ricorrente, motivo per cui è stata comminata una somma ritenuta equa (Euro 3.000,00) e non una misura più severa.

Massime di principio

  • Nelle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesto, oltre all'indicazione dell'ammontare del reddito, l'apporto di elementi sufficienti a identificare la fonte e la consistenza del reddito per consentire le verifiche degli uffici finanziari.
  • Se si dichiara reddito derivante da lavoro occasionale o pagamenti in contanti è preferibile documentare o dettagliare committenti, periodi e modalità di pagamento (anche se in forma sintetica) per evitare l'inammissibilità per carenza istruttoria.
  • Le impugnazioni avverso i provvedimenti sul gratuito patrocinio si conformano alle regole procedurali del rito penale: il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt.582 e 583 c.p.p.; la sola notifica secondo il rito civile non è sufficiente.
  • Il mancato rispetto delle formalità procedurali di deposito comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese; tuttavia, in assenza di colpa grave, il giudice può limitare l'entità della sanzione alla Cassa delle ammende.
  • Per evitare rischi processuali è consigliabile, prima di proporre impugnazioni, verificare la normativa procedurale applicabile al proprio caso e adottare le modalità di deposito e notifica prescritte; in caso di dubbi, chiedere al difensore di predisporre l'atto secondo il rito competente.

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