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Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 15357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di Euro 1.558,46 riferiti a ritenute operate dal datore di lavoro per l'anno 2007 ma non versate. L'Amministrazione deduceva: (i) violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) perché il contribuente non avrebbe prodotto il certificato del sostituto attestante la ritenuta; (ii) errata esclusione della responsabilità solidale del sostituito ai sensi del DPR 602/1973 art. 35, sostenendo che il sostituto e il sostituito siano solidalmente obbligati al versamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto "pacifiche" le circostanze che le ritenute fossero state operate dal sostituto e poi non versate (in quanto desumibili dallo stesso atto impositivo), esonerando così il contribuente dall'onere di produrre il certificato quando i fatti sono pacifici e ampiamente comprovabili con mezzi equipollenti. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. SU 12 aprile 2019, n. 10378) secondo cui, se il sostituto ha operato le ritenute ma le ha omesse nel versamento, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione. Il ricorso per danni ex art. 96 c.p.c. proposto dal contribuente è stato rigettato perché l'appello dell'Amministrazione è stato ritenuto proposto in assenza di mala fede (contrasto giurisprudenziale solo recentemente dirimibile). L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio e al pagamento degli importi indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • Codice civile

    norma sull'onere della prova: la Corte ha precisato che fatti qualificati come "pacifici" (anche per come sono posti nell'atto impositivo) esonerano la parte dall'onere di provarli con documentazione formale

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: richiamata per valutare la corretta applicazione delle regole probatorie e di diritto

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973

    disciplina della sostituzione d'imposta e della rivalsa: la Corte ha richiamato la correlazione tra l'obbligo di rivalsa/operare le ritenute e l'autonomia dell'obbligo di versamento a carico del sostituto

  • Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973

    prevedeva responsabilità solidale del sostituito solo se le ritenute non sono state operate: la Corte ha seguito la lettura per cui la solidarietà non opera quando la ritenuta è stata effettivamente operata ma non versata

  • Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973

    richiamato sul tema della legittimazione del sostituito nelle azioni di rimborso, distinta dalla questione della responsabilità in sede di riscossione

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

    richiamato per il principio che il mancato possesso del certificato del sostituto non preclude al sostituito di provare la ritenuta con mezzi equipollenti per evitare doppia imposizione

  • Pronuncia della Corte di Cassazione

    Sezioni Unite, 12 aprile 2019, n. 10378

    principio di diritto affermato: se il sostituto ha operato le ritenute ma non le ha versate, il sostituito non è solidalmente obbligato in sede di riscossione

  • Agenzia delle Entrate

    Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009

    orientamento amministrativo secondo cui uffici e giudici possono apprezzare prove diverse dal certificato del sostituto, equipollenti ai fini dello scomputo delle ritenute

  • Codice di procedura civile

    richiamato in relazione alla domanda di risarcimento danni per comportamento processuale dell'Amministrazione; la Corte ha escluso responsabilità aggravata in presenza di controversia giurisprudenziale non ancora pacificata

  • Decreto del Presidente della Repubblica

    30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per questioni inerenti il contributo unificato e le eccezioni relative alle amministrazioni pubbliche; ritenuto non applicabile nella fattispecie

Massime di principio

  • Se l'atto impositivo stesso attesta che le ritenute sono state operate dal sostituto, tali circostanze possono considerarsi pacifiche e sollevare il contribuente dall'onere di produrre il certificato formale.
  • Quando il sostituto ha effettivamente operato le ritenute ma non le ha versate, il sostituito non è responsabile in solido in sede di riscossione (secondo il principio delle Sezioni Unite).
  • Il contribuente può provare l'effettiva operazione della ritenuta con mezzi equipollenti al certificato del sostituto (documentazione extracertificata) per evitare una doppia imposizione.
  • La qualificazione di mala fede o di grave colpa dell'Amministrazione per fini risarcitori richiede che la controversia non sia basata su ragionevole disputa giurisprudenziale; un ricorso proposto in presenza di contrasto giurisprudenziale recente non giustifica automaticamente la condanna per responsabilità aggravata.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) può essere attenuato quando i fatti sono pacifici in virtù di quanto dedotto nell'atto impositivo o dalla condotta processuale delle parti.

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