Sentenza del 30/01/2019 n. 1221 - Comm. Trib. Prov. Catania
ICI - Fabbricato rurale iscritto in categoria A/6 o D/10 - Diritto all'esenzione ICI- Iscrizione in diversa categoria catastale - Onere d'impugnativa in capo al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esenzione non è stata accolta. Il fabbricato, non risultando censito nella categoria catastale idonea a individuare la ruralità, resta soggetto all'ICI. L'onere di impugnare il classamento grava sul contribuente; in assenza di tale impugnazione, non è possibile ottenere l'esenzione limitandosi a dimostrare in via incidentale la sussistenza dei requisiti sostanziali di ruralità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'ICI sostenendo che l'immobile avesse natura rurale e dovesse quindi beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati rurali. Tuttavia, il fabbricato risultava iscritto in una categoria catastale diversa da A/6 o D/10. Secondo il principio applicato, ai fini dell'esenzione rileva la classificazione catastale oggettiva: il contribuente che intenda far valere la ruralità deve previamente impugnare l'atto di classamento e chiederne il riconoscimento catastale.
Norme richiamate
Art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
Disciplina i requisiti e il riconoscimento della ruralità dei fabbricati. La sussistenza dei requisiti deve riflettersi nella corretta classificazione catastale ai fini dell'esenzione.
Art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
Rileva nel quadro normativo relativo alla qualificazione catastale dei fabbricati rurali e alla conseguente applicazione del regime fiscale.
Art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce il presupposto oggettivo dell'ICI e l'ambito degli immobili soggetti all'imposta, con esclusione dei fabbricati rurali quando ne ricorrano i presupposti riconosciuti catastalmente.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale fondata sulla ruralità di un fabbricato, non basta dimostrare che l'immobile possieda materialmente i requisiti sostanziali: è normalmente necessario che tali requisiti risultino anche dalla classificazione catastale prevista dalla legge.
- Se il fabbricato è censito in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto di classamento chiedendo il riconoscimento della ruralità; il giudice tributario non può generalmente sostituire tale procedimento con una valutazione meramente incidentale.
- In assenza di impugnazione del classamento, l'immobile resta fiscalmente qualificato secondo la categoria catastale esistente e può essere assoggettato all'imposta, anche se il contribuente ritiene sussistenti i requisiti sostanziali di ruralità.
- La corretta strategia consiste nel verificare prima la categoria catastale e, se necessario, contestarla nei termini, prima o contestualmente alla controversia relativa all'imposta.
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