Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5102/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota emessa dalla Questura di Roma in data 28 novembre 2025, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Roma che ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 novembre 2025, relativo alla domanda di primo rilascio presentata il 4 ottobre 2024. L'Amministrazione ha ritenuto irricevibile l'istanza perché il richiedente e il datore di lavoro non avevano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, lesione del legittimo affidamento e non imputabilità della mancata sottoscrizione, sostenendo di avere atteso invano la convocazione della Prefettura e di avere nel frattempo trovato una regolare occupazione. L'Amministrazione ha rappresentato che la Prefettura aveva revocato il nulla osta il 18 aprile 2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno sottoscritto presso la Prefettura, la Questura fosse tenuta ad adottare un provvedimento vincolato di irricevibilità. Il rilascio del permesso presuppone il completamento dell'iter previsto per l'ingresso dello straniero come lavoratore subordinato, inclusa la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999 sono stati correttamente applicati. L'eventuale inerzia della Prefettura non rende illegittima la successiva attività vincolata della Questura: avrebbe dovuto essere contestata mediante il rito avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non mediante la diretta presentazione dell'istanza alla Questura. La circostanza di avere trovato successivamente un'occupazione regolare è stata ritenuta irrilevante. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Richiede, nell'iter relativo all'ingresso per lavoro subordinato, il completamento degli adempimenti previsti, tra cui la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa dell'iter amministrativo necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce alla Prefettura competente i controlli e gli adempimenti relativi alla procedura, sicché il richiedente non può sostituire tale iter mediante la diretta formalizzazione dell'istanza presso la Questura.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale disposizione regolamentare applicabile alla procedura di ingresso e rilascio del permesso per lavoro subordinato.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    In caso di inerzia dell'amministrazione procedente, consente di chiedere al giudice l'accertamento dell'obbligo di provvedere mediante il rito sul silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale avverso il silenzio della pubblica amministrazione, indicato come rimedio contro l'eventuale inerzia della Prefettura.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione impedisce il perfezionamento dell'iter necessario per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e legittima l'adozione di un provvedimento vincolato di irricevibilità da parte della Questura.
  • L'eventuale inerzia della Prefettura nella convocazione o nella conclusione degli adempimenti preliminari non consente di bypassare la procedura legalmente prevista mediante la diretta presentazione della domanda di permesso alla Questura; tale inerzia deve essere fatta valere con l'azione avverso il silenzio.
  • La regolarità dell'occupazione eventualmente reperita dal lavoratore nelle more non supera il mancato completamento dell'iter amministrativo previsto per l'ingresso e il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  • Le disposizioni sui flussi d'ingresso e sui controlli preliminari del lavoratore straniero hanno carattere imperativo e non possono essere derogate dal giudice o dall'amministrazione mediante il rilascio di un permesso di soggiorno in deroga, anche quando siano dedotte disfunzioni organizzative della Prefettura.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.