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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08622/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del GUP (16/11/2023) che aveva condannato l'imputato per falsa attestazione del reddito al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art.581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che la disposizione era stata abrogata con la l.9/8/2024 n.114 e che, comunque, in allegato all'atto d'appello inviato via PEC era stata prodotta una valida elezione di domicilio a Catania.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, il testo di cui all'art.581, comma 1-ter, c.p.p. (in vigore all'epoca della presentazione dell'appello, 11/03/2024) e ha rilevato la mancata produzione in atti della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta a pena d'inammissibilità. Dall'esame del fascicolo è risultato che l'appello era stato spedito con raccomandata e non corredato da valida elezione di domicilio né da richiamo specifico a una precedente elezione contenuta nel fascicolo; perciò il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.95 T.U. d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG)

    Norma sostanziale cui è stata ricondotta la fattispecie, integrando il reato di falsa attestazione del reddito per ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

  • art.76 T.U. d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG)

    Richiamato in relazione all'art.95 per la configurazione del reato commesso con falsità della situazione reddituale familiare.

  • art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha applicato la disposizione nella versione vigente al momento dell'appello (11/03/2024): l'assenza della dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto d'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo richiamo espresso e specifico a una precedente elezione indicata e rinvenibile nel fascicolo.

  • legge 9 agosto 2024, n.114

    Ha abrogato l'art.581, comma 1-ter; tuttavia l'abrogazione non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni già proposte prima dell'entrata in vigore, per effetto del principio tempus regit actum.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto originariamente l'art.581, comma 1-ter; la Corte ne ricostruisce l'entrata in vigore per stabilire la normativa applicabile ratione temporis.

  • principio tempus regit actum / Sez. U., n.13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 - ter , cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la norma vigente al momento della presentazione dell'atto regola la procedura; perciò l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio si applica agli appelli depositati prima dell'abrogazione.

  • art.591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità derivante dal mancato rispetto dei requisiti formali dell'impugnazione.

  • art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che, contestando un error in procedendo, la Corte di cassazione può essere giudice anche del fatto e dunque esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la sussistenza del vizio denunciato.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è stata depositata prima dell'abrogazione di una norma procedurale, si applica il testo vigente alla data di deposito (tempus regit actum).
  • L'art.581, comma 1-ter, c.p.p. (nella versione allora vigente) impone, a pena d'inammissibilità, che l'atto d'impugnazione sia corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, oppure contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione individuabile nel fascicolo; la semplice produzione separata non è sufficiente se non allegata o richiamata nell'atto.
  • La trasmissione di documenti (es. elezione di domicilio) via PEC deve risultare dagli atti e/o essere espressamente richiamata nell'atto di impugnazione; l'invio a parte o la produzione non documentata nel fascicolo rischiano di non sanare il vizio formale.
  • Nelle impugnazioni che lamentano errori di procedura, la Corte di cassazione, quando il motivo rientri nell'art.606(1)(c), può accedere all'esame documentale e verificare la fondatezza della doglianza anche sul piano fattuale.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle spese e, se non è ravvisabile buona fede nella proposizione del ricorso, anche l'applicazione di somme alla Cassa delle ammende.

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