Sentenza del 26/10/2015 n. 8508 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO - Indagini bancarie - Legittimità dell'accertamento - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che i movimenti rilevati su conti correnti intestati a soggetti congiunti non potessero essere automaticamente imputati a lui e utilizzati per determinare induttivamente il reddito. La questione riguardava quindi l'efficacia degli accertamenti bancari riferiti a conti di terzi collegati al contribuente e la possibilità di superare la presunzione derivante da tali movimentazioni.
La decisione
L'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo anche quando si fonda su indagini bancarie relative a conti intestati a congiunti del contribuente. I relativi movimenti possono essere utilizzati come base presuntiva per la ricostruzione del reddito, ma la presunzione è relativa (iuris tantum): il contribuente può contrastarla fornendo elementi affidabili, anche di natura presuntiva, idonei a dimostrare che le operazioni non sono a lui riferibili o non costituiscono reddito imponibile.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini bancarie e dell'accertamento induttivo
I dati risultanti dai rapporti bancari possono fondare la ricostruzione induttiva del reddito. L'utilizzo di conti intestati a congiunti è ammissibile quando sussistono elementi che rendono riferibili al contribuente le relative movimentazioni; tuttavia, la presunzione non è assoluta e può essere superata con prova contraria attendibile.
Presunzione legale relativa (iuris tantum)
La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera a favore dell'Amministrazione finanziaria, ma lascia al contribuente la possibilità di dimostrare, anche mediante ulteriori presunzioni gravi e coerenti, l'estraneità delle somme all'attività produttiva di reddito.
Massime di principio
- I movimenti bancari su conti intestati a familiari o altri soggetti con cui il contribuente mantiene un rapporto significativo possono essere utilizzati nell'accertamento, soprattutto quando emergono elementi di collegamento sostanziale o di disponibilità effettiva delle somme.
- L'imputazione dei movimenti al contribuente non è automatica: l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a giustificare il collegamento tra il contribuente e il conto o le operazioni contestate.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione documentata, specifica e coerente per ogni movimento rilevante, dimostrando la provenienza, la destinazione e l'eventuale estraneità delle somme all'attività imponibile.
- La prova contraria può essere anche presuntiva, ma deve essere affidabile, concreta e complessivamente idonea a superare la presunzione derivante dai dati bancari; mere contestazioni generiche normalmente non sono sufficienti.
- In situazioni analoghe, la controversia dipende soprattutto dalla qualità degli elementi di collegamento individuati dall'Amministrazione e dalla solidità della ricostruzione alternativa offerta dal contribuente.
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