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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2586/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava plurime violazioni processuali e di diritto: in particolare il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza istruttoria del 28/10/2021 malgrado l'impedimento per motivi di salute (positivo al COVID-19) del difensore principale (avv. Vaccaro) e l'impedimento concomitante del codifensore (avv. Lauria) impegnato fuori distretto; l'esame e l'acquisizione di dichiarazioni e documenti in assenza di entrambi i difensori; la mancata osservanza dei principi e degli obblighi imposti dalle precedenti pronunce di annullamento della Cassazione, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica del fatto (la Sez.6 con sent. n. 37726/2014 aveva escluso la qualificazione come diretta partecipazione all'associazione mafiosa e rimesso la valutazione alla Corte di rinvio tra imprenditore colluso e imprenditore vittima); travisamento e insufficiente motivazione circa gli elementi probatori che avevano condotto alla riconduzione del fatto nell'ambito dell'art.416-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla violazione del diritto di difesa per il rigetto ingiustificato della istanza di differimento e l'esame della prova decisiva in assenza dei difensori di fiducia; ha dichiarato la nullità dell'udienza e della decisione fondata sulla prova assunta in quella udienza. Per effetto di tale vizio esiziale la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, con l'espresso invito a conformarsi al principio di diritto già affermato dalla Cassazione (sent. n. 37726/2014) circa la qualificazione giuridica del fatto, e garantire la rinnovazione e il contraddittorio in ordine alle prove.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di reato di associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che la precedente pronuncia della Cassazione aveva escluso la qualificazione come diretta partecipazione in relazione ai fatti dell'imputato, imponendo al giudice di rinvio di valutare alternative qualificazioni (imprenditore colluso vs imprenditore vittima)

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in riferimento al concorso eventuale nel reato; utilizzato nelle valutazioni preliminari sulla possibile diversa fattispecie da applicare

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma che impone la rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa in caso di overturning di una sentenza di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero; la Corte evidenzia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria, già richiamato nelle precedenti pronunce

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il principio di diritto affermato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio ha valore vincolante per il giudice del rinvio; la Corte ordina che venga rispettato nella successiva valutazione

  • art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma evocata in ordine agli effetti dell'impedimento del difensore; la Corte di merito aveva invocato disposizioni procedurali per giustificare il rigetto dell'istanza, ma la Cassazione ha ritenuto l'impedimento legittimo e la motivazione insufficiente

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiesta di termine a difesa formulata dal difensore di ufficio fu respinta dalla Corte di merito; la Cassazione sottolinea l'importanza della tutela del contraddittorio e della effettività della difesa

  • artt. 521, 522, 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai difensori con riferimento alla garanzia del contraddittorio e ai riti istruttori; la Corte ricorda l'obbligo di garantire effettività della difesa nella rinnovazione dell'istruttoria

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un processo equo; la Corte richiama il principio per valutare la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio a seguito dell'esame di prove decisive in assenza dei difensori

Massime di principio

  • Un impedimento improvviso e debitamente documentato del difensore (es. malattia acuta, COVID-19) legittima il differimento dell'udienza: il giudice deve valutare con motivazione adeguata la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità dell'impedimento e non può automaticamente richiedere la nomina di un sostituto.
  • Se la Corte di Cassazione, in una sentenza di annullamento con rinvio, fissa un principio di diritto sulla qualificazione giuridica del fatto, il giudice del rinvio è vincolato a rispettarlo; il mancato adeguamento può comportare nuovo annullamento.
  • Quando una condanna deriva in misura decisiva da prove assunte in udienza alla quale la difesa non ha potuto partecipare per ragioni legittime, sussiste il vizio processuale che può determinare la nullità della decisione e l'annullamento con rinvio.
  • In caso di overturning di una sentenza di proscioglimento impugnata dal PM, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per le prove dichiarative (art. 603 c.3-bis), assicurando pieno contraddittorio alla difesa.
  • Il principio di effettività della difesa prevale sulla mera formalità della presenza di un 'difensore reperibile': la sostituzione dell'avvocato di fiducia con un difensore ignoto e privo di conoscenza del fascicolo non garantisce sempre il contraddittorio sostanziale.

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