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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - del provvedimento del 26 febbraio 2025, prot. n. 5968, notificato in pari data, mediante il quale il Comune di Tempio Pausania ha ordinato alla TPO - Tempio Pausania S.r.l. di cessare immediatamente i lavori di cui alla pratica S.U.A.P.E.E. n. 02671350417-26052023-1630.626714 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza nominale pari a 7051,6 MWp, in località Giuanne Masu; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, avverso cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di cessazione immediata dei lavori e di ripristino dei luoghi relativo a un impianto fotovoltaico autorizzato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente era stata autorizzata dal SUAPE comunale, con determinazione del 29 dicembre 2023, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico in area ritenuta idonea ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Dopo la comunicazione di inizio lavori, il Comune, richiamando la legge regionale Sardegna n. 20/2024, aveva ritenuto l’area non idonea perché ricadente in zona agricola E2, non rispettosa delle distanze dai centri abitati e prossima a un sito archeologico. Aveva inoltre ritenuto privi di efficacia i titoli autorizzatori già rilasciati, in quanto non erano state realizzate modifiche irreversibili dei luoghi, e aveva ordinato la cessazione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale e unionale della disciplina regionale, sostenendo che la legge n. 20/2024 non poteva introdurre divieti assoluti e retroattivi tali da travolgere autorizzazioni già rilasciate. Il giudizio è stato deciso dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale n. 20/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2024, che costituiva l’unica base normativa degli atti comunali. In particolare, la disciplina regionale è stata ritenuta incompatibile con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e alle norme dello Statuto speciale sardo. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l’individuazione regionale delle aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione degli impianti. È stata inoltre censurata la previsione che privava retroattivamente di efficacia i provvedimenti autorizzatori già rilasciati, poiché lesiva dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica, oltre che dei principi eurounitari di sviluppo delle energie rinnovabili. Venuta meno la base normativa dei provvedimenti comunali, questi sono stati annullati. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    La disciplina regionale in materia di aree idonee e non idonee per impianti da fonti rinnovabili deve rispettare sia i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea sia i principi fondamentali della legislazione statale nella materia concorrente.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    Il potere regionale di individuare aree idonee e non idonee non consente di qualificare un’area come non idonea mediante un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti.

  • artt. 1, comma 2, 2 e 7 d.m. 21 giugno 2024

    I criteri ministeriali per l’individuazione delle aree idonee costituiscono parametri interposti rispetto ai quali la disciplina regionale deve essere coerente.

  • art. 3 Cost.

    La privazione retroattiva di efficacia dei titoli autorizzatori già rilasciati può violare i principi di ragionevolezza, certezza del diritto e legittimo affidamento.

  • art. 41 Cost.

    Il travolgimento retroattivo di autorizzazioni già ottenute, senza ragioni tecniche o scientifiche adeguate, incide illegittimamente sulla libertà di iniziativa economica privata.

  • art. 19, comma 3, l. n. 241/1990

    Il potere interdittivo esercitato dal Comune nell’ambito della SCIA o della comunicazione di avvio dei lavori presuppone la validità della disciplina sostanziale posta a fondamento del divieto.

  • direttiva 2023/2413/UE

    Esprime principi di massima diffusione e promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, vincolanti per la disciplina nazionale e regionale nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Il potere regionale di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere esercitato introducendo un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti, poiché l’inidoneità deve restare distinta da una generalizzata interdizione dell’attività.
  • Una disciplina regionale sopravvenuta non può privare retroattivamente di efficacia i titoli autorizzatori già rilasciati per impianti da fonti rinnovabili in assenza di specifiche ragioni tecniche o scientifiche, quando ciò determini il sacrificio del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica.
  • I principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, attuati dalla normativa statale, costituiscono limiti alle competenze regionali anche nelle materie attribuite alle Regioni a statuto speciale.
  • Quando l’atto amministrativo interdittivo si fonda esclusivamente su una disciplina regionale successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, l’annullamento della disciplina priva l’atto della sua base normativa e ne determina l’illegittimità derivata.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioni
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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