Cassazione Penale, Ordinanza n. 41161/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo reiterativo di questioni già esaminate in appello e comunque manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in tutte le sue forme, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'operatività dell'istituto. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era in realtà reiterativa di censure già formulate in appello e già disattese, oltre che manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito non presentava illogicità evidenti e aveva correttamente fondato il diniego sulla mancanza del requisito della non abitualità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede anche la non abitualità della condotta; il diniego è legittimo se motivato in modo non illogico su tale requisito.
art. 133, comma primo, c.p.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa va condotto con riferimento ai criteri indicati da questa disposizione, ma il giudice non deve necessariamente esaminarli tutti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare la tenuità dell'offesa alla luce dei criteri dell'art. 133, comma primo, c.p., senza necessità di una analitica disamina di tutti gli indici normativi, purché la motivazione individui quelli decisivi.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando fondato sulla mancanza della non abitualità della condotta e sorretto da una motivazione priva di evidenti illogicità.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che ripropongano questioni già integralmente esaminate e respinte dal giudice di appello, specie quando si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
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