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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16112/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 217 l.fall. rispetto alla fattispecie più grave ritenuta in primo grado, ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione per l'irrogazione di una pena base quantificata in misura superiore alla media edittale senza adeguata motivazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen., errore di applicazione della legge penale e carenza motivazionale circa la durata delle pene accessorie (commisurate alla principale) e omissione di motivazione sull'istanza del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito la specifica motivazione richiesta quando ha inflitto una pena base pari o superiore alla media edittale (mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.), e analogamente ha omesso motivazione adeguata nella determinazione delle pene accessorie commisurate alla pena principale. Ha inoltre censurato l'omesso esame della richiesta di non menzione nel casellario. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; è stata dichiarata irrevocabile la statuizione sulla responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione

    Norma della fattispecie riqualificata in appello; la Corte ha applicato questa fattispecie ma la determinazione della pena deve essere motivata adeguatamente se si supera la media edittale

  • art. 216 legge fallimentare

    Fattispecie più grave ritenuta in primo grado: la riqualificazione in appello ha inciso sulla determinazione della pena, senza però che la Corte spiegasse i motivi per l'aumento oltre la media

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri legali per la determinazione della pena (necessità di valutare i criteri soggettivi e oggettivi e le finalità rieducativa, retributiva e preventiva): la loro mancata considerazione motivata rende illegittima l'irrogazione di pene pari o superiori alla media edittale

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la parte della sentenza relativa alla responsabilità, non censurata, diventa irrevocabile; nel caso di specie la condanna è stata confermata irrevocabile nella parte sostanziale

Massime di principio

  • Se il giudice irroga una pena base pari o superiore alla media edittale deve motivare in modo specifico l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando i fattori soggettivi e oggettivi e le finalità della pena
  • Anche la determinazione della durata delle pene accessorie, quando ecceda la media, richiede motivazione specifica sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; non è sufficiente limitarla meccanicamente alla pena principale
  • La richiesta del beneficio della non menzione (o analoghe richieste rispetto al casellario giudiziale) deve ricevere un espresso esame e motivazione da parte del giudice d'appello; l'omissione costituisce vizio di motivazione
  • La cassazione può annullare la sentenza solo in relazione al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame senza incidere sulla declaratoria di responsabilità, che resta irrevocabile se non censurata (art. 624 c.p.p.)
  • La riqualificazione della fattispecie in appello richiede attenzione alle conseguenze in termini di pena: cambiamento della tipologia di reato impone chiara motivazione della nuova quantificazione sanzionatoria

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