Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09310/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di locazione stipulato nel 2002 avente ad oggetto un immobile sito in Roccapalumba. Dopo il rilascio dell’immobile nel 2013, il locatore sosteneva che il bene fosse stato restituito in pessime condizioni e che il conduttore non avesse pagato i canoni di dicembre 2012 e gennaio 2013, oltre alle spese per la fornitura di acqua potabile relative a un certo periodo. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria per lite temeraria. In appello, dopo la morte dell’originario appellante, subentrarono gli eredi, e la Corte d’appello accolse parzialmente la domanda, condannando il conduttore al pagamento di somme per canoni/spese idriche e per danni all’immobile, oltre a rideterminare le spese. Il conduttore ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la fattura idrica si riferisse a un immobile diverso da quello locato; 2) analogo omesso esame quanto ai lavori di riparazione, deducendo che la fattura edilizia riguardasse altro immobile; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte attribuito indebitamente a lui le somme senza adeguata prova della riconducibilità dei documenti all’immobile locato; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese, assumendo che la maggior soccombenza fosse degli eredi attori; 5) violazione del d.m. 55/2014 per eccessiva liquidazione dei compensi. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi: in particolare ha rilevato carenze di specificità e autosufficienza, mancata censura della ratio decidendi sull’onere probatorio e infondatezza della doglianza sulle spese, qualificata come non-motivo. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che la Corte d’appello aveva liquidato le spese in base a uno scaglione di valore superiore a quello effettivamente determinato dal decisum, che non superava lo scaglione fino a euro 1.100,00; pertanto i compensi andavano ridotti secondo i corretti parametri. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, ha compensato le spese dei primi due gradi nella misura di un quarto, ponendo a carico del conduttore il restante tre quarti e liquidando i compensi in misura ridotta; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso e accolto il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione alla liquidazione delle spese dei giudizi di merito e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando la regolazione delle spese: compensazione per un quarto nei primi due gradi e condanna del conduttore alla restante parte, con nuova e più bassa liquidazione dei compensi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 5; comma 1, n. 3

    il motivo ex n. 5 è scrutinabile solo nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo; la denuncia di violazione di legge richiede una reale violazione della norma, non una diversa lettura del materiale istruttorio

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 6

    il ricorso deve indicare in modo specifico i fatti posti a fondamento delle censure e la localizzazione processuale dei documenti richiamati; la loro omissione comporta inammissibilità

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte; non basta contestare la valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    non vi è violazione della norma se il giudice di merito non sposta indebitamente l’onere probatorio sulla parte non tenuta a sostenerlo per legge

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è infondata quando si fonda solo sull’accoglimento dei motivi principali o non individua un autonomo errore della statuizione sulle spese

  • art. 336 c.p.c.

    l’eventuale accoglimento dei motivi principali travolge per effetto espansivo interno anche la statuizione sulle spese

  • art. 384 c.p.c.

    in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito sulla regolazione delle spese

  • D.M. 55/2014

    i compensi devono essere liquidati in relazione al valore effettivo della causa, individuato avuto riguardo al decisum e allo scaglione tariffario corretto

  • art. 327 c.p.c.

    il ricorso è tempestivo se proposto entro il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non è specificamente allegato e documentato con l’indicazione della sua esatta collocazione processuale, o se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non lo è quando la doglianza mira solo a contestare l’apprezzamento delle prove o la conclusione raggiunta sul loro contenuto.
  • La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può trasformarsi in una critica al convincimento del giudice sul merito delle prove, essendo sindacabile soltanto nei limiti rigorosi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile se dipende esclusivamente dall’asserito accoglimento dei motivi principali e non individua un autonomo errore della regolazione delle spese; l’eventuale caducazione della statuizione segue, se del caso, l’effetto espansivo interno.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi, il valore della controversia va individuato in concreto avuto riguardo al decisum effettivo; la scelta dello scaglione tariffario deve essere coerente con l’importo effettivamente riconosciuto in sentenza, non con la domanda iniziale.
  • Se la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito anche sulla regolazione delle spese del giudizio di merito.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri forensi vigenti e il corretto scaglione di valore, pena la cassazione della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativaSpese di lite
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.