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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11097/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio per importazione irregolare di un'autovettura, con contestazione di contrabbando e confisca del mezzo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del privato, poi l'Agenzia aveva appellato senza successo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione della normativa doganale unionale e nazionale (artt. 85, 86, 87, 137 CDC vigente ratione temporis; art. 561 DAC; trasfusi negli artt. 211, par. 1, 215, par. 3, Reg. UE 952/2013 e 216 TULD). La censura sosteneva che la CTR avesse escluso erroneamente la violazione doganale, ritenendo applicabile un'esenzione daziaria per l'uso del veicolo come benefit da parte di dipendenti di società svizzera, mentre per l'Agenzia mancava l'autorizzazione doganale necessaria per l'ammissione temporanea del bene nel territorio doganale dell'Unione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la normativa applicabile ratione temporis, individuandola nel Codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di attuazione, poiché la violazione era stata accertata il 16 dicembre 2015, prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell'Unione. Ha affermato che il regime di ammissione temporanea dei beni richiede un'apposita autorizzazione dell'autorità doganale competente e che, nel caso concreto, tale autorizzazione risultava intestata alla moglie del conducente, non al conducente medesimo. Perciò la circolazione del veicolo era avvenuta in violazione delle norme doganali, con conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal TULD. La Corte ha ritenuto irrilevanti le ulteriori considerazioni della CTR sulle condizioni per l'esenzione daziaria totale, perché la mancanza di autorizzazione assorbiva ogni altra questione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 85, 86, 87, 137 Reg. CEE n. 2913/1992 (CDC)

    La Corte li richiama come disciplina ratione temporis applicabile al fatto accertato nel 2015.

  • art. 561 Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)

    È evocato dalla ricorrente come disposizione di attuazione pertinente al regime doganale in esame.

  • art. 211, par. 1, Reg. UE n. 952/2013

    È menzionato solo come trasfusione del previgente assetto normativo, ma non come disciplina applicabile al caso.

  • art. 215, par. 3, Reg. del. UE n. 2446/2015

    La CTR l'aveva erroneamente richiamato; la Corte osserva che non era la norma pertinente per il caso concreto.

  • art. 216 TULD

    È indicato come base per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione doganale accertata.

  • art. 292 TULD

    È richiamato insieme all'art. 216 TULD come norma sanzionatoria applicabile.

  • art. 84 CDC

    Definisce i regimi sospensivi e i regimi doganali economici rilevanti per l'inquadramento dell'ammissione temporanea.

  • art. 85 CDC

    Stabilisce che il ricorso a qualsiasi regime doganale economico è subordinato a un'apposita autorizzazione dell'autorità doganale.

  • art. 87 CDC

    Prevede che l'autorizzazione definisca le condizioni di utilizzo del regime e che il titolare informi l'autorità di fatti sopravvenuti rilevanti.

Massime di principio

  • Il regime doganale di ammissione temporanea dei beni nel territorio doganale dell'Unione richiede, quale presupposto indefettibile, una specifica autorizzazione dell'autorità doganale competente; in difetto, l'uso del bene integra violazione delle norme doganali.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina doganale, occorre individuare la normativa vigente al momento dell'accertamento della violazione, non quella successivamente entrata in vigore.
  • La mancanza dell'autorizzazione doganale assorbe ogni ulteriore verifica circa le condizioni soggettive o funzionali previste per eventuali esenzioni daziarie, rendendo irrilevanti gli altri requisiti invocati dalla parte interessata.
  • Quando il giudice di merito fonda l'esclusione della sanzione su una norma non pertinente o su un regime diverso da quello applicabile, la decisione è cassabile per violazione di legge.
  • Se il giudice di legittimità dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, rigettando l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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