Sentenza n. 6143/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento quanto al ricorso n. 4816 del 2025: - della determinazione dirigenziale n. rep. CU/579/2025 – n. prot. CU/28353/2025 del 13 marzo 2025, con la quale il Municipio XV di Roma Capitale ha ingiunto al ricorrente la rimozione/demolizione dei lavori di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Roma, via La Sila n. 14, consistenti in: “all’interno dell’immobile sono in corso lavori di ristrutturazione in virtù di CILA prot. n. CU/2023/72428. Sul balcone di pertinenza si rileva la presenza di una pergotenda, con struttura in alluminio, delle dimensioni di m 8,90 x 2,00 circa, altezza di m 2,50 circa, con copertura costituita da alette orientabili che consentono l’apertura e/o chiusura; aperta ai suoi lati e posta a proseguimento del solaio/balcone sovrastante”; - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. CU/37808 del 10/4/2024 avente ad oggetto “Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia dagli interventi eseguiti Roma, presso l’area di Via La Sila n. 14”; - nonché di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso, ove e per quanto di interesse, l’accertamento tecnico prot. CU/30502 del 21/3/2024, richiamato nella d. d. CU/28353/2025 del 13/03/2025; l’integrazione dell’accertamento tecnico prot. CU/35202 del 3/4/2024, richiamato nella d.d. CU/28353/2025 del 13/3/2025; il verbale di sopralluogo prot. CU/29028 dell’8/3/2024 richiamato nella d.d. CU/28353/2025; quanto al ricorso n. 8280 del 2025: - della determinazione dirigenziale rep CU/1235/2025 del 10/06/2025 prot. CU/63142/2025 del 10/06/2025 notificata al ricorrente in data 11/06/2025; - della relazione di Roma Capitale, Municipio Roma XV, Direzione Tecnica, Supporto Amministrativo alla Direzione Tecnica prot. 50484 del 6/5/2025; - della “Relazione di servizio urbanistico Edilizia” del 5.3.2024 - prat. 172/24; - della nota di Roma Capitale, Municipio Roma XV Direzione Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata Disciplina Edilizia avente ad oggetto “Relazione Istruttoria di Disciplina Edilizia. Immobile sito in via La Sila 14 Distinto in Catasto al Foglio 223 particella 149 sub 11”; - della nota di Roma Capitale prot. 30532 del 21.3.2024; - della nota di Roma Capitale prot. VU/24021/2024/RHUEA del 3/4/2024; - della nota di Roma Capitale prot. VU/19924/RHUEA/2024 del 15/3/2024 avente ad oggetto “comunicazione ai sensi dell'art. 27, comma 4 DPR 380/01 e s.m.i.”; - della nota di Roma Capitale prot. n. VU/41070 del 4/6/2025 (menzionata nella D.D. di Roma Capitale rep CU/1235/2025); - della nota di Roma Capitale prot. VU/2025/0031545 del 28/4/2025; - di ogni loro atto presupposto, connesso e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine di demolizione delle strutture installate sul balcone e successiva demolizione d'ufficio, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti di Roma Capitale relativi a due strutture installate sul balcone della propria abitazione. Con il primo ricorso ha contestato l'ingiunzione di rimozione e demolizione, deducendo violazione della disciplina dell'edilizia libera, dell'art. 6 del d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 222/2016, del glossario ministeriale del 2 marzo 2018 e della normativa regionale, sostenendo che le opere fossero pergotende aperte, prive di volume e superficie, orientabili e destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Ha inoltre dedotto erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e violazione dell'art. 10 l. 241/1990 per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni procedimentali. Con il secondo ricorso ha impugnato la successiva demolizione d'ufficio e ulteriori atti, riproponendo le censure relative alla qualificazione delle opere come interventi di edilizia libera. Ha dedotto anche violazione del principio tempus regit actum, sostenendo che l'art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001, vigente al momento dell'adozione dell'ordine di demolizione, avrebbe dovuto essere applicato; violazione della disciplina paesaggistica, assumendo che le tende parasole fossero escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. 31/2017; contraddittorietà tra gli atti comunali circa l'esistenza di un vincolo paesaggistico; illegittima integrazione postuma della motivazione; nonché invalidità derivata della demolizione d'ufficio rispetto ai vizi dedotti contro l'ingiunzione originaria.
La decisione
Il Collegio ha riunito i due ricorsi per identità del ricorrente e connessione oggettiva. Il ricorso n. 4816/2025 è stato respinto nel merito. Il manufatto non è stato qualificato come pergotenda, poiché la struttura principale era costituita da pilastri e travi metalliche di notevoli dimensioni, stabilmente ancorati al frontalino condominiale, con copertura rigida a lamelle orientabili ma non completamente retrattili né agevolmente amovibili. Il giudice ha distinto l'orientabilità delle lamelle dalla loro amovibilità: la possibilità di variare l'inclinazione non equivale alla possibilità di rimuovere o retrarre integralmente la copertura. La struttura, inoltre, completava la copertura del terrazzo, era predisposta per la chiusura laterale con vetrate o schermature e determinava un potenziale incremento dello spazio abitabile, oltre ad alterare sagoma e prospetti dell'edificio. Ne conseguiva la necessità di un titolo edilizio, non potendo applicarsi l'edilizia libera né la nozione di elemento di arredo. Il richiamo al glossario ministeriale non è stato ritenuto decisivo, poiché il glossario contiene un elenco non esaustivo e non definisce la nozione tecnica di pergotenda, la cui qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete dell'opera. Sono stati respinti anche i motivi sulla motivazione e sulla partecipazione procedimentale: l'ingiunzione descriveva le opere, indicava le disposizioni violate e richiamava gli accertamenti istruttori disponibili per l'interessato; la motivazione per relationem era quindi legittima. L'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente una valutazione complessiva o per questioni omogenee, nella specie espressamente effettuata e ritenuta non idonea a modificare l'esito del procedimento. Il ricorso n. 8280/2025 è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. La demolizione d'ufficio, adottata dopo l'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione non sospeso, era atto vincolato e poteva essere censurata soltanto per vizi propri; il ricorrente aveva invece riproposto vizi dell'ordine originario e contestato atti interni o estranei alla sequenza procedimentale. I motivi relativi alla relazione comunale del 6 maggio 2025 sono stati ritenuti privi di interesse, poiché tale relazione era un atto interno, successivo ai provvedimenti e formato a fini difensivi, non confluito nella loro motivazione. In ogni caso, i provvedimenti erano autonomamente sorretti da motivazione sufficiente circa la natura edilizia dell'opera e l'assenza del titolo. Le spese di entrambi i giudizi sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte resistente e per ciascun giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001
Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ... non possono in alcun modo comportare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente incremento e variazione di volumi e di superfici.
La disposizione non rende automaticamente libera ogni struttura denominata pergotenda; l'opera deve presentare in concreto una struttura principale costituita dalla tenda, elementi di sostegno accessori, copertura completamente retraibile e caratteristiche tali da non creare uno spazio chiuso né alterare significativamente sagoma, prospetti, volume o superficie.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001
Non consente di qualificare come mero elemento di arredo una struttura metallica di rilevanti dimensioni, stabilmente ancorata e predisposta per la chiusura, idonea a creare un ambiente abitativo ulteriore.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
L'intervento che incide sulla sagoma, sui prospetti e sulla volumetria dell'edificio, creando o ampliando uno spazio abitabile, è subordinato a idoneo titolo edilizio.
art. 23, comma 01, lett. a), d.P.R. 380/2001
Per l'intervento considerato era necessario il permesso di costruire oppure, in alternativa, la SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La realizzazione dell'intervento edilizio in assenza del titolo richiesto legittima l'adozione della misura ripristinatoria demolitoria.
art. 16 l.r. Lazio 15/2008
È stato richiamato quale ulteriore fondamento regionale dell'ordine di demolizione.
art. 3 l. 241/1990
L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante la descrizione dettagliata dell'abuso, l'indicazione delle norme violate e il richiamo per relationem ad atti istruttori disponibili per l'interessato.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
L'obbligo di esaminare le memorie partecipative non impone una confutazione analitica di ogni argomento; è sufficiente una valutazione complessiva o per questioni omogenee, percepibile nella motivazione.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi con identità di parti e connessione oggettiva.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È stato indicato dall'amministrazione quale base del procedimento repressivo edilizio.
art. 2 e Allegato A, lett. A.22, d.P.R. 31/2017
Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.
L'esenzione paesaggistica per le tende parasole non è stata applicata al manufatto concreto, perché esso non possedeva le caratteristiche di una semplice tenda o struttura leggera, ma quelle di un'opera edilizia stabile.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il tema dell'autorizzazione paesaggistica è stato ritenuto non decisivo, poiché la legittimità degli atti impugnati risultava autonomamente fondata sulla natura edilizia dell'opera.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Una struttura può essere qualificata come pergotenda e rientrare nell'edilizia libera solo quando la res principale sia costituita dalla tenda, destinata alla schermatura solare o alla protezione dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno abbia natura meramente accessoria e sia leggera, amovibile e funzionale al sostegno e alla completa retrazione della tenda.
- La mera orientabilità di lamelle o pannelli non equivale alla loro amovibilità o retrattilità: una copertura rigida che può soltanto modificare l'inclinazione, ma non essere integralmente ritratta o rimossa senza smontaggio, conserva carattere stabile e può escludere la qualificazione dell'opera come pergotenda.
- La predisposizione di una struttura alla chiusura laterale, unitamente alle sue dimensioni, al saldo ancoraggio e alla capacità di trasformare uno spazio esterno in ambiente stabilmente utilizzabile, costituisce elemento idoneo a escludere l'edilizia libera e a rendere necessario un titolo edilizio.
- Il glossario dell'edilizia libera elenca opere principali in modo non esaustivo, ma non definisce la nozione tecnica di pergotenda; la riconducibilità dell'opera all'edilizia libera deve pertanto essere accertata in concreto sulla base delle caratteristiche costruttive, funzionali e dell'impatto su volume, superficie, sagoma e prospetti.
- Un ordine di demolizione può essere motivato mediante la descrizione dettagliata dell'abuso, l'indicazione delle norme violate e il richiamo per relationem ad atti istruttori che siano disponibili per l'interessato; non è necessario riportare integralmente tali atti nel provvedimento.
- La demolizione d'ufficio conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione non sospeso è atto vincolato e può essere contestata con censure riferite ai suoi vizi propri, non mediante la riproposizione dei vizi dell'originario ordine di demolizione.
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