Ordinanza n. 43/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia e notificato al ricorrente -OMISSIS-, in data 11.12.2023, ove veniva riconosciuto parzialmente il danno subito da “infermità trauma contusivo profondo ulna avambraccio dx da cui è stato riconosciuto affetto -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-– matricola n. -OMISSIS- – -OMISSIS- in congedo del Corpo di Polizia Penitenziaria, dipendente da causa di servizio”; ma non vi era riconoscimento dell'infermità “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso” in quanto non dipendente da causa di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha riconosciuto solo parzialmente la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, negandola per un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria notificato l'11 dicembre 2023, con il quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di un trauma contusivo profondo all'ulna dell'avambraccio destro, ma è stata esclusa la dipendenza da causa di servizio del disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, poiché il Presidente del Tribunale ha disposto un incombente interlocutorio volto ad accertare l'attuale interesse delle parti alla decisione di merito e l'eventuale esistenza di rinunce, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'eventuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, ovvero sull'esistenza di ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. È stato altresì richiesto di segnalare eventuali connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Non è stata assunta alcuna decisione sull'annullamento del decreto né sui motivi di merito. L'ordinanza richiama l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di attuare il principio di ragionevole durata del processo mediante cooperazione tra giudice e parti. La Segreteria deve oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di disporre incombenti istruttori; nel caso concreto è richiamato quale base dell'ordinanza interlocutoria.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato per l'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio giudiziario e inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di collaborazione delle parti nel comunicare tempestivamente la permanenza dell'interesse, la rinuncia, l'improcedibilità sopravvenuta o la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può disporre un incombente interlocutorio affinché le parti dichiarino se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo comprende l'onere delle parti costituite di comunicare tempestivamente le sopravvenienze idonee a escludere o modificare l'interesse alla definizione del giudizio.
- Quando la causa conserva interesse, le parti possono essere chiamate a indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di consentire una razionale organizzazione della trattazione.
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