Cassazione Penale, Sentenza n. 20381/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame (depositata 4/12/2024) che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP di Castrovillari (ordinanza 18/11/2024) per i reati connessi al trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Il ricorrente era stato arrestato il 14/11/2024 insieme al coindagato Bessioud Mohamed Amin; nel veicolo sono stati rinvenuti 199,57 g di hashish, 7,90 g di marijuana, una pistola Beretta cal. 6,35 con due proiettili, bilancino, coltello, sfollagente, maschera, telefoni, tablet e contante per €32.045,30. La difesa ha sollevato cinque motivi: 1) nullità per mancata motivazione della deroga del termine ordinario di 30 giorni a 45 giorni per il deposito della motivazione ex art. 309 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della credibilità del ricorrente rispetto al coindagato (contestando che il Tribunale si sarebbe limitato a registrare divergenze senza valutare le dichiarazioni offerte da Frontino); 3) omissione di ponderazione distinta delle dichiarazioni e mancata considerazione di documenti prodotti (noleggio auto, ripartizione del denaro, precedenti del Bessioud, ipotesi di connivenza non punibile); 4) violazione dell'obbligo di prognosi circa l'eventuale pena ultratriennale (art. 275, comma 2-bis) e dedotta la possibile pena sotto i tre anni, anche in ragione di scelta dell'abbreviato; 5) valutazione illogica delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), non avendo considerato la sostanziale incensuratezza di Frontino, l'occasionalità dell'incontro, l'attività lavorativa e i mezzi di sussistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Motivazione sintetica della decisione: 1) primo motivo: infondato perché il dispositivo della decisione del Tribunale del riesame indicava il termine di 45 giorni per la motivazione e, secondo l'orientamento della Corte, l'indicazione del termine nel dispositivo è sufficiente, senza obbligo di dettagliare "le ragioni di complessità"; il caso citato dalla difesa (Sez. I n.145/2022) era diverso fattualmente. 2) secondo e terzo motivo: infondati perché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in una rivalutazione degli elementi di fatto; il Tribunale del riesame ha effettuato un'analisi dettagliata delle dichiarazioni, ha evidenziato contraddizioni e inverosimiglianze nel racconto di Frontino e ha valorizzato elementi oggettivi (quantità e modo di occultamento della droga, bilancino, ingente somma di denaro, armi, tentativo di eludere il controllo) ritenendoli convergenti sulla gravità indiziaria e sul concorso di entrambi gli indagati. I documenti prodotti non hanno superato il quadro indiziario. 3) quarto motivo: infondato perché l'ordinanza originaria conteneva adeguata motivazione circa la prognosi di pena ultratriennale richiesta dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p.; il giudice della cautela ha compiuto il necessario vaglio predittivo nella fase genetica. 4) quinto motivo: infondato perché il Tribunale ha motivato adeguatamente le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità e modalità della condotta, strumenti da spaccio e contestuale presenza di armi), ritenendo congrua la custodia in carcere. La Corte ha quindi ritenuto che gli scriminanti proposte dalla difesa non superassero il complesso degli indizi a carico e che non vi fossero vizi di logica o di diritto tali da giustificare l'annullamento.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Regola i termini per il deposito della motivazione del Tribunale del riesame (termine ordinario 30 giorni, max 45). La Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione del termine di 45 giorni nel dispositivo senza obbligo di specificare "le ragioni di complessità".
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la legittimità delle censure (violazione di legge e vizi motivazionali) nei limiti della sua competenza, rigettando doglianze che richiedevano una rivalutazione di merito.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari: per il giudizio de libertate è richiesto il requisito della gravità degli indizi (non la precisione e concordanza richieste per la decisione di merito); la Corte ha confermato che in sede cautelare può essere sufficiente la gravità indiziaria.
art. 275 cod. proc. pen.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che la custodia cautelare in carcere non può applicarsi se il giudice ritiene che la pena non sarà superiore a tre anni; il giudice della cautela deve svolgere una prognosi in senso contrario per applicare la custodia in carcere. Nel caso la Corte ha ritenuto che tale prognosi fosse stata compiuta e motivata.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze cautelari fondate su elementi concreti (gravità, strumenti e modalità di condotta).
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'art. 273, dopo le modifiche, richiama il terzo e quarto comma dell'art. 192 ma non il secondo comma; ne deriva che in sede cautelare non si applicano i medesimi parametri probatori stringenti richiesti per la prova nel giudizio di merito.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione agli obblighi di motivazione: la Corte ha precisato che l'indicazione del termine di 45 giorni nel dispositivo è sufficiente e non rende nulla l'ordinanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ordinato il pagamento delle spese processuali e €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
legge 110/1975
Norma menzionata tra le norme penali richiamate per contestare specifiche condotte (richiami a infrazioni/contravvenzioni inerenti armi).
legge 895/1967
Richiamata tra le norme penali richiamate per la valutazione di specifici oggetti (strumenti contundenti); utilizzata a titolo ricostruttivo nei capi di imputazione.
Massime di principio
- La deroga del termine da 30 a 45 giorni per il deposito della motivazione del Tribunale del riesame può essere validamente disposta semplicemente indicando il termine più lungo nel dispositivo; non è sempre necessaria una motivazione dettagliata sulla "complessità" quando il termine è espressamente indicato nel dispositivo.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o in una richiesta di riscontro di credibilità sono, di norma, inammissibili salvo che emergano vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Nel giudizio cautelare (de libertate) la valutazione indiziaria richiede la "gravità degli indizi"; non è necessario che gli indizi soddisfino i parametri probatori stringenti del giudizio di merito (precisione e concordanza), pertanto il Tribunale può fondare la custodia in carcere su un quadro indiziario complessivamente grave e su elementi oggettivi (quantità di droga, strumenti da spaccio, denaro, armi, modalità di occultamento, tentativi di elusione del controllo).
- Per applicare la custodia cautelare in carcere il giudice deve effettuare nella fase genetica una prognosi motivata sulla prevedibile entità della pena (superiore a tre anni) ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis; la presenza di tale valutazione nella motivazione è requisito formale necessario.
- La produzione di documenti a discarico (es. fatture, contratti di noleggio, ripartizione del denaro) può essere rilevante ma, per superare un quadro indiziario complessivo, deve essere idonea a comprimere la gravità degli indizi emersi; la sola esistenza di elementi favorevoli non obbliga il giudice a revocare la misura se il complesso probatorio resta convergente verso la misura cautelare.
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve fondarsi su elementi concreti e attuali (inserimento in contesti organizzati, modalità e strumenti della condotta, precedente specifico); l'assenza di precedenti o la dedotta occasionalità non escludono automaticamente la misura se altri elementi indiziari sono significativi.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre ricorso.
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