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Ordinanza

Ordinanza n. 1124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 646 del 2025.

Giustizia amministrativa202601918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 646/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellati)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia di Latina ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso relativo all’annullamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2012, del Piano Regionale vigente del 2020 e del Piano Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8/2018. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, individuato nell’interesse pubblico alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommario esame ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza, rilevando che essa produce comunque un effetto conformativo, imponendo all’amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dei rilievi formulati dal TAR. Ha inoltre ritenuto non provato il pregiudizio allegato dalla Provincia: la lesione astrattamente prospettata dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei rifiuti non è sufficiente, poiché l’annullamento dei piani non impedisce all’amministrazione competente di adottare le iniziative necessarie a garantire la gestione dei rifiuti nelle more della definizione dell’appello e dell’eventuale riedizione del potere. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della Provincia, soccombente, e liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto, la domanda di sospensione è stata respinta per l’insussistenza e la mancata prova del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente allegato e provato; il richiamo astratto a un interesse pubblico generale non è sufficiente.
  • L’esecuzione di una sentenza di annullamento non determina necessariamente un pregiudizio cautelare irreparabile quando la pronuncia conserva un effetto conformativo e consente all’amministrazione di rieditare il potere tenendo conto dei rilievi giurisdizionali.
  • L’annullamento di strumenti di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti non impedisce, di per sé, all’amministrazione competente di adottare nelle more le misure necessarie ad assicurare la continuità e la correttezza del servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiGestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiAmbienteServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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