Parere n. 1213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal Fallimento Valeron s.r.l., in persona del Curatore Fallimentare in carica, contro il Comune di Canazei e nei confronti dell’architetto Enzo Soraperra per l’annullamento: - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Canazei prot. n. C_B579- 21/07/2023-0004927/P dd. 2 luglio 2023, notificata via pec in pari data, di “ingiunzione di rimessa in pristino per opere eseguite con variazioni essenziali alla autorizzazione presso l’immobile (baita) esistente sulla p.f. 2778/1 in località Col de Ciampolin nel C.C. di Canazei”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quale anche il verbale di sopralluogo di data 28 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Canazei di ingiunzione di rimessa in pristino per opere eseguite con variazioni essenziali presso un immobile sito in località Col de Ciampolin, nonché degli atti presupposti e connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza sindacale di rimessa in pristino relativa a opere edilizie ritenute eseguite con variazioni essenziali rispetto all’autorizzazione, deducendo due gruppi di motivi: violazione degli artt. 127, 128 e 129 della legge provinciale n. 1/2008, dell’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015, dell’art. 44 delle norme di attuazione del PRG comunale, della deliberazione della Giunta provinciale n. 611/2002 e degli artt. 27 e seguenti del regio decreto n. 267/1942; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Nel corso dell’istruttoria il Comune di Canazei ha notificato, il 9 gennaio 2024, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi gli effetti processuali dell’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente, nonché la sorte dell’istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza edilizia, poiché ha accertato il deposito dell’atto di opposizione del Comune di Canazei in data 9 gennaio 2024. Ritenuta l’opposizione rituale e tempestiva, ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, assorbendo la domanda cautelare. La Sezione ha ribadito che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Canazei ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita per effetto della definizione del ricorso mediante trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario.
artt. 127, 128 e 129 l.p. n. 1/2008
Richiamati dal ricorrente quali parametri di legittimità dell’ordinanza edilizia; non sono stati esaminati nel merito per effetto dell’improcedibilità.
art. 78 l.p. n. 15/2015
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina edilizia applicabile; la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 44 delle Norme di attuazione del PRG del Comune di Canazei
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell’ordinanza impugnata; il Consiglio di Stato non ne ha valutato la violazione.
D.G.P. n. 611/2002
Richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate; il relativo motivo è rimasto assorbito.
artt. 27 e seguenti r.d. n. 267/1942
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del fallimento; il relativo motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario, proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 dalla parte legittimata, determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e la sua utilizzazione presuppone che nessuna parte eserciti il diritto di adire il giudice precostituito per legge mediante opposizione.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, le questioni di merito dedotte con il ricorso e l’istanza cautelare restano assorbite in quella sede.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal fallimento di una società contro il Comune di Canazei, con domanda cautelare, per l’annullamento di un’ordinanza sindacale di ingiunzione di rimessa in pristino relativa a opere edilizie eseguite con variazioni essenziali rispetto all’autorizzazione presso un immobile sito in località Col de Ciampolin.
Premesse e motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto due gruppi di censure. Il primo riguardava la violazione degli artt. 127 e 129 della legge provinciale n. 1/2008, in relazione agli artt. 27 e seguenti del regio decreto n. 267/1942, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.
Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 128, comma 4, della legge provinciale n. 1/2008, in relazione all’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015, all’art. 44 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Canazei e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611/2002, oltre a dedurre travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà interna, manifesta illogicità, ingiustizia e difetto di motivazione.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che il Comune di Canazei aveva notificato, il 9 gennaio 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto e ne ha ritenuto rituale e tempestiva la proposizione.
Principio sull’alternatività del ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di ricorrere a tale strumento.
La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Per effetto dell’opposizione, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’istanza cautelare è stata assorbita e i motivi concernenti la legittimità dell’ordinanza edilizia non sono stati esaminati nel merito.
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