Cassazione Penale, Sentenza n. 31780/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della condanna per il reato perseguibile a querela (artt. 110, 640 c.p.). Ha dedotto che, prima della decisione, la persona offesa (Denise Pasqualotto) aveva depositato via PEC in data 5/10/2023 la remissione della querela, sottoscritta e con accettazione contestuale dell'imputato, e che la Corte non aveva tenuto conto di tale remissione (errore di fatto), chiedendo l'applicazione della disciplina sull'errore di fatto nel giudizio di legittimità ex art. 625-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che la remissione di querela era stata effettivamente depositata e che erano rispettate le formalità degli artt. 339 e 340 c.p.p.; perciò, ai sensi dell'art. 152 c.p., il reato perseguibile a querela è estinto. È stata revocata l'ordinanza n. 47435/2023 e annullata senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 9520/2022 perché il reato è estinto per remissione di querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), non risultando diverso accordo nell'atto di remissione.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Strumento processuale invocato per far valere l'errore di fatto in sede di legittimità; utilizzato per ottenere la rilevazione dell'errata omissione della remissione di querela da parte della Corte di Cassazione
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato (contestato in combinazione con l'art. 640 c.p.)
art. 640 c.p.
Riferimento al reato di truffa, uno dei reati per cui era stato condannato il ricorrente
art. 339 c.p.p.
Indica le formalità necessarie per la remissione di querela; la Corte ha ritenuto che le formalità essenziali fossero rispettate nella remissione depositata via PEC
art. 340 c.p.p.
Regola aspetti procedurali relativi alla remissione della querela e alla dichiarazione di estinzione del reato; il comma 4 è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali salvo diverso accordo nell'atto di remissione
art. 152 c.p.
Stabilisce l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi di questa norma
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Rv. 227681-01)
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla se il ricorso è tempestivo
Massime di principio
- Se la persona offesa presenta una remissione di querela e questa è accettata dall'imputato, il reato perseguibile a querela si estingue ai sensi dell'art. 152 c.p.; tale estinzione deve essere rilevata dal giudice anche in sede di legittimità.
- La remissione di querela formalizzata correttamente (rispetto alle formalità degli artt. 339 e 340 c.p.p.) e depositata anche tramite PEC è valida e può essere presa in considerazione dal giudice della cassazione, anche se precedentemente era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
- Il principio affermato dalle Sezioni Unite è che la remissione di querela, intervenuta durante il processo di cassazione e accettata, prevale su questioni processuali di inammissibilità e impone l'estinzione del reato.
- L'errore di fatto del giudice di legittimità che non ha preso conoscenza di una remissione tempestiva può essere corretto tramite il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., con revoca dell'ordinanza e annullamento della decisione che non ha considerato la remissione.
- Anche quando il reato si estingue per remissione di querela, il giudice può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali salvo diverso patto indicato nell'atto di remissione; è quindi opportuno disciplinare espressamente le spese nell'atto di remissione se si vuole evitarne la condanna.
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