Cassazione Penale, Sentenza n. 3943/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il delitto di tentato omicidio di Soliman Moustafa. Il difensore ha proposto sei motivi: 1) nullità dell'ordinanza per mancata traduzione nella lingua dell'indagato; 2) errata applicazione dell'art. 292, comma 2-ter (si sostiene che gli atti subiti dai Sabra giustificherebbero la loro condotta); 3) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza; 4) inesistenza del pericolo di reiterazione (con richiamo a disparità di trattamento rispetto alla persona offesa); 5) mancata considerazione di una prova decisiva (un "accordo di pace" tra le famiglie); 6) errata scelta della misura cautelare (si chiedevano arresti domiciliari o remissione in libertà).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza (Cass. Sez. 5, n. 22065/2020) secondo cui la mancata traduzione non determina necessariamente invalidità del provvedimento e che i termini decorrono dalla effettiva conoscenza; inoltre l'indagato aveva dichiarato, alla presenza dell'interprete, di rinunciare alla traduzione. Gli altri motivi sono stati ritenuti o reiterativi e atti a chiedere una diversa valutazione di merito (non consentita in sede di legittimità) oppure generici e incapaci di individuare punti specifici della motivazione impugnata. In particolare, il collegio ha condiviso la valutazione sulla gravità degli atti (aggressione plurima e violenta con arnesi in ferro, immagini e referto medico) e sulla necessità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento procedurale della richiesta di riesame avverso provvedimento cautelare: disciplina il riesame delle misure cautelari personali.
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
La difesa invocava criteri di valutazione delle cause di giustificazione o attenuanti storiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti non costituiscono, per quella specifica condotta, fattori favorevoli tali da escludere o attenuare la gravità indiziaria rilevante per la misura cautelare e che la contestazione era in sostanza una diversa valutazione di merito.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Ha permesso la trattazione scritta del procedimento (contraddittorio scritto) in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto in base a tale disposizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione di euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la cancelleria è stata incaricata della trasmissione.
Cass. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020
"la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento."
Il Collegio ha applicato questo precedente per escludere la nullità dell'ordinanza per mancata traduzione, ritenendo altresì efficace la dichiarazione di rinuncia resa dall'indagato in presenza dell'interprete.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento cautelare nella lingua dell'indagato non determina automaticamente la nullità: rileva l'effettiva conoscenza del contenuto o la rinuncia espressa alla traduzione; i termini processuali decorrono da tale conoscenza.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti salvo vizi di motivazione evidenti: censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono normalmente inammissibili se non specificamente dirette a vizi logico-giuridici della motivazione.
- Le doglianze generiche o che non individuano con precisione i punti della decisione oggetto di censura possono essere dichiarate inammissibili per carenza di specificità del motivo.
- La mancata assunzione di prove decisive è rimproverabile prevalentemente nel dibattimento; nei procedimenti cautelari il sindacato è limitato e il giudice valuta la prognosi cautelare sulla base degli elementi disponibili.
- La scelta della misura cautelare è ponderata sulla gravità del fatto, sulle modalità (es. uso di arnesi, pluralità di aggressori, ferocia) e sulla personalità del soggetto; la custodia in carcere può essere ritenuta necessaria quando altre misure risultano inidonee a contenere il rischio concreto di reiterazione.
- Ricorrere senza adeguata specificazione o con richieste meramente alternative espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a conseguenti condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →