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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34433/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare con riferimento a due fatture emesse da una società terza. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR dell'Emilia-Romagna aveva poi accolto solo in parte l'appello, confermando però la ripresa a tassazione relativa alle fatture contestate. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 109 t.u.i.r. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che: le operazioni erano effettive o comunque i costi erano inerenti al progetto edilizio poi bloccato; la CTR aveva errato nel valorizzare presunzioni di inesistenza senza adeguata prova; l'onere della prova dell'inesistenza delle operazioni gravava sull'Ufficio; la documentazione contabile e altre sentenze tra le stesse parti deponevano per la certezza del rapporto e per l'assenza di un salto d'imposta; la motivazione sarebbe stata insufficiente e incongrua.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in larga parte inammissibile e per il resto manifestamente infondato, osservando che il ricorso, pur formalmente riferito alla violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della CTR, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso rilievo al richiamo ad altre sentenze tra le stesse parti in assenza di specifica allegazione di un giudicato, e ha ritenuto non pertinenti le doglianze sull'inerenza dei costi, poiché la CTR aveva prima di tutto accertato l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Quanto al riparto dell'onere probatorio, la Corte ha ribadito che, in tema di costi e IVA relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve fornire prova rigorosa della realtà delle operazioni, mentre l'Amministrazione può dimostrarne l'inattendibilità anche per presunzioni; la mera esibizione di fatture o la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    unico motivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma non di ottenere un riesame del merito probatorio sotto forma di censura motivazionale generica.

  • art. 109 t.u.i.r.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 109 t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi; la Corte non ne accoglie la lettura, poiché il tema resta assorbito dalla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte ricorda che le presunzioni possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare la fittizietà delle operazioni e che il giudice deve valutare il complessivo quadro probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sul riparto dell'onere probatorio: il contribuente deve provare il diritto alla deduzione/detrazione, l'Ufficio può contestare anche per presunzioni.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    le fatture devono indicare entità e natura dei servizi e la data di effettuazione/ultimazione della prestazione per consentire i controlli fiscali e la verifica del diritto alla detrazione IVA.

  • art. 219, direttiva 2006/112/CE

    sono assimilati alla fattura i documenti o messaggi che modificano e richiamano specificamente e inequivocabilmente la fattura iniziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di costi dedotti e IVA relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che intenda avvalersi della deduzione o della detrazione deve fornire prova rigorosa della reale esecuzione delle operazioni, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità.
  • L'Amministrazione finanziaria può dimostrare la fittizietà delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, e il giudice di merito deve valutare l'intero compendio probatorio, comprese le circostanze secondarie che depongano per l'inesistenza dell'operazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio, né denunciare genericamente insufficienza o incongruità della motivazione al di fuori dei limiti del sindacato di cassazione.
  • Il richiamo a decisioni rese tra le stesse parti è inidoneo a fondare una diversa conclusione se non è allegato e provato uno specifico giudicato pertinente alla medesima questione.
  • Quando la decisione di merito accerta l'inesistenza oggettiva delle operazioni, le doglianze sull'inerenza del costo restano non pertinenti, poiché la deducibilità presuppone innanzitutto l'effettività dell'operazione fatturata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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