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Ordinanza

Ordinanza n. 1277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 669/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei che ha approvato il nuovo regolamento di accesso e sostituito i precedenti regolamenti, eliminando anche la postazione permanente centrale per i servizi di guida turistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il nuovo regolamento recante le condizioni generali e il regolamento di accesso al Parco Archeologico di Pompei, deducendo, nell'appello cautelare contro il rigetto della sospensiva disposto dal TAR Campania, l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e il difetto di istruttoria. Hanno inoltre sostenuto la sussistenza del periculum in mora, affermando che il pregiudizio non sarebbe meramente economico, ma riguarderebbe il diritto al lavoro, la dignità e la sicurezza nello svolgimento dell'attività professionale, nonché esigenze di ordine pubblico. È stato prospettato il possibile ritorno della situazione emergenziale che aveva condotto all'istituzione della disciplina commissariale e un danno per i turisti. È stata altresì dedotta la violazione della legge n. 190/2023.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, condividendo le valutazioni del TAR Campania e ritenendo adeguatamente motivata l'ordinanza di primo grado. In sede di sommario esame, il Collegio ha escluso il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ha rilevato che le nuove condizioni e regole non introducono limitazioni generalizzate o preventive all'attività delle guide turistiche, che non emerge la prospettata violazione della legge n. 190/2023 e che il regolamento non impedisce lo svolgimento della professione presso il Parco. L'eliminazione della postazione permanente di servizio non è stata ritenuta una limitazione al libero esercizio della professione: le guide restano libere di organizzare la propria offerta al di fuori degli spazi del Parco e, all'interno, di accompagnare i visitatori nel rispetto delle regole generali di fruizione. Il pregiudizio allegato è stato inoltre ritenuto estremamente generico e privo di principio di prova. È stata respinta anche l'istanza di misure cautelari monocratiche già con decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.

  • legge n. 190/2023

    La prospettata violazione della legge è stata esclusa dal Collegio in sede di sommario esame cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della sospensiva quando, a un sommario esame, l'ordinanza di primo grado risulti adeguatamente motivata e non emergano con sufficiente evidenza né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
  • L'eliminazione di una postazione permanente predisposta per i servizi di guida turistica non costituisce, di per sé, una limitazione al libero esercizio della professione quando le guide restino autorizzate a svolgere l'accompagnamento all'interno del sito nel rispetto delle regole generali di fruizione e possano organizzare la propria offerta professionale al di fuori degli spazi dell'area pubblica.
  • La disciplina di accesso a un sito culturale non determina una limitazione generalizzata o preventiva dell'attività professionale delle guide turistiche se non impedisce concretamente l'esercizio della professione, ma si limita a stabilire regole generali di fruizione del sito.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio allegato deve essere specificamente individuato e assistito almeno da un principio di prova; la prospettazione generica di danni economici, professionali, all'ordine pubblico o agli utenti non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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