Ordinanza n. 1277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 669/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei che ha approvato il nuovo regolamento di accesso e sostituito i precedenti regolamenti, eliminando anche la postazione permanente centrale per i servizi di guida turistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo regolamento recante le condizioni generali e il regolamento di accesso al Parco Archeologico di Pompei, deducendo, nell'appello cautelare contro il rigetto della sospensiva disposto dal TAR Campania, l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e il difetto di istruttoria. Hanno inoltre sostenuto la sussistenza del periculum in mora, affermando che il pregiudizio non sarebbe meramente economico, ma riguarderebbe il diritto al lavoro, la dignità e la sicurezza nello svolgimento dell'attività professionale, nonché esigenze di ordine pubblico. È stato prospettato il possibile ritorno della situazione emergenziale che aveva condotto all'istituzione della disciplina commissariale e un danno per i turisti. È stata altresì dedotta la violazione della legge n. 190/2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, condividendo le valutazioni del TAR Campania e ritenendo adeguatamente motivata l'ordinanza di primo grado. In sede di sommario esame, il Collegio ha escluso il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ha rilevato che le nuove condizioni e regole non introducono limitazioni generalizzate o preventive all'attività delle guide turistiche, che non emerge la prospettata violazione della legge n. 190/2023 e che il regolamento non impedisce lo svolgimento della professione presso il Parco. L'eliminazione della postazione permanente di servizio non è stata ritenuta una limitazione al libero esercizio della professione: le guide restano libere di organizzare la propria offerta al di fuori degli spazi del Parco e, all'interno, di accompagnare i visitatori nel rispetto delle regole generali di fruizione. Il pregiudizio allegato è stato inoltre ritenuto estremamente generico e privo di principio di prova. È stata respinta anche l'istanza di misure cautelari monocratiche già con decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.c.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.
legge n. 190/2023
La prospettata violazione della legge è stata esclusa dal Collegio in sede di sommario esame cautelare.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della sospensiva quando, a un sommario esame, l'ordinanza di primo grado risulti adeguatamente motivata e non emergano con sufficiente evidenza né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
- L'eliminazione di una postazione permanente predisposta per i servizi di guida turistica non costituisce, di per sé, una limitazione al libero esercizio della professione quando le guide restino autorizzate a svolgere l'accompagnamento all'interno del sito nel rispetto delle regole generali di fruizione e possano organizzare la propria offerta professionale al di fuori degli spazi dell'area pubblica.
- La disciplina di accesso a un sito culturale non determina una limitazione generalizzata o preventiva dell'attività professionale delle guide turistiche se non impedisce concretamente l'esercizio della professione, ma si limita a stabilire regole generali di fruizione del sito.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio allegato deve essere specificamente individuato e assistito almeno da un principio di prova; la prospettazione generica di danni economici, professionali, all'ordine pubblico o agli utenti non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
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