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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37401/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 635 c.p. Il PG deduce l'erronea valutazione della procedibilità sostenendo che i fatti erano aggravati dall'esposizione delle cose alla pubblica fede (aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.), per cui la procedibilità avrebbe dovuto essere d'ufficio; in subordine prospettava l'incidente di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 76 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato perché, tra il momento della proposizione del ricorso e la decisione, è intervenuto uno ius superveniens: il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (art. 1, comma 1, lett. b) ha modificato il quinto comma dell'art. 635 c.p., introducendo la procedibilità a querela per il danneggiamento che abbia come oggetto cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; restano invece procedibili d'ufficio le altre ipotesi previste dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. Alla luce della novella legislativa la presunta disparità di trattamento prospettata dal PG non sussiste più e non è necessario annullare la sentenza impugnata solo per ottenere una pronuncia di improcedibilità analoga a quella già emessa. Pertanto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    quinta comma modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    Prima della novella il Tribunale aveva ritenuto la procedibilità legata alla querela; la modifica ha chiarito che il delitto di danneggiamento avente per oggetto cose esposte alla pubblica fede è procedibile a querela, risolvendo le tensioni sistematiche segnalate.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    aggravante per esposizione alla pubblica fede

    L'aggravante è stata contestata in relazione al danneggiamento della vettura parcheggiata; resta operativa la procedibilità d'ufficio per le ipotesi previste dal primo comma, salvo che la novella legislativa abbia specificato diversamente per i casi di cose esposte alla pubblica fede.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)

    modifica del quinto comma dell'art. 635 cod. pen.

    Intervento normativo sopravvenuto che ha introdotto la procedibilità a querela per il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede, sanando la problematica di applicazione segnalata dall'ufficio requirente e rendendo ininfluente l'errore originario del Tribunale.

  • art. 3 Cost.

    citato nel ricorso per possibile violazione per irragionevolezza

    Il PG aveva prospettato un possibile rilievo costituzionale per disparità di trattamento (uguaglianza), ma la questione è stata superata dall'intervento legislativo e dunque non è stata esaminata nel merito.

  • art. 76 Cost.

    citato nel ricorso per possibile violazione

    Richiamato dal PG nel contesto di una contestazione di ragionevolezza sistematica della normativa penale, ma la considerazione costituzionale non è stata affrontata per sopravvenuta modifica normativa.

Massime di principio

  • Se, durante il pendere di un ricorso, interviene una modifica normativa (ius superveniens) che risolve la questione di diritto dedotta, il ricorso può essere dichiarato non più fondato e rigettato senza procedere ad annullamento formale della sentenza impugnata.
  • La qualificazione della procedibilità (a querela o d'ufficio) può dipendere dal concreto oggetto materiale del reato (es. cose "esposte alla pubblica fede"); è essenziale verificare la normativa vigente alla data della decisione, non solo a quella dei fatti o del ricorso.
  • Il principio di economia processuale può impedire l'annullamento di una sentenza quando l'unico risultato sarebbe ottenere una pronuncia di improcedibilità identica a quella già resa: i giudici evitano atti meramente rituali che allungano il processo.
  • Quando si intende fondare la procedibilità sulla presenza di un'aggravante collegata a condizioni fattuali (es. esposizione alla pubblica fede), occorre valutare attentamente se la modifica legislativa abbia inciso su tale rilevanza procedurale.
  • Per chi propone o valuta un ricorso penale, è fondamentale controllare tempestivamente eventuali interventi legislativi sopravvenuti che possano mutare la rilevanza processuale o sostanziale delle contestazioni.

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