Ordinanza n. 389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi al rinnovo di una concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati nel giudizio di primo grado, relativo al rinnovo di una concessione demaniale e alla possibilità di presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti. L’appellante sosteneva, sulla base della pagina web dell’Autorità di Sistema Portuale e del relativo screenshot, che vi fosse incertezza sulla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti e richiamava, a sostegno, una precedente sentenza del Consiglio di Stato. L’Autorità resistente ha eccepito la tardività della domanda, sostenendo che l’avviso pubblicato il 5 agosto 2025 prevedeva un termine di trenta giorni consecutivi, scaduto il 4 settembre 2025, mentre la diversa data del 5 settembre 2025 indicata nella pagina web riguardava soltanto il periodo di visibilità dell’avviso sul portale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto tardiva la domanda, poiché l’avviso pubblico indicava espressamente il 5 agosto 2025 quale data di inizio della pubblicazione e stabiliva un termine di trenta giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni od opposizioni sulla domanda di rinnovo della concessione demaniale; il termine risultava quindi scaduto il 4 settembre 2025. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole la spiegazione dell’Autorità secondo cui la data del 5 settembre 2025 indicata nella pagina web si riferiva alla durata della visibilità dell’avviso e non alla scadenza per la presentazione delle istanze concorrenti. Non è stata ravvisata un’incertezza tale da rendere pertinente il precedente richiamato dall’appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
L’appello cautelare può essere accolto solo in presenza dei presupposti per la riforma dell’ordinanza cautelare impugnata; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi per difetto di fumus boni iuris, derivante dalla tardività della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la tardività della domanda o dell’istanza rilevante per la controversia esclude il fumus boni iuris necessario per accogliere l’appello cautelare.
- Quando un avviso pubblico indica espressamente la data iniziale di pubblicazione e stabilisce un termine decorrente da tale pubblicazione, il termine deve essere calcolato secondo tali indicazioni, salvo che emergano effettive e obiettive incertezze imputabili all’amministrazione.
- La diversa indicazione di una data nella pagina web istituzionale non rende necessariamente incerto il termine per la presentazione delle istanze, se dal contesto documentale risulta ragionevolmente che essa si riferisce alla durata della visibilità dell’avviso e non alla scadenza del termine procedimentale.
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