Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al tribunale la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in un giudizio di separazione in favore di un'assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A fronte di una richiesta di euro 5.260,50, calcolata sulla base di una controversia di valore indeterminabile con la prevista decurtazione del 50%, il tribunale aveva liquidato solo euro 1.500,00. L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 era stata respinta, con richiamo all'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014, ritenuto applicabile dal giudice per giustificare l'uso di uno scaglione tariffario e di un protocollo d'intesa locale. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, la violazione degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che tale disposizione riguarda il caso della difesa di più parti nella medesima posizione processuale e non era pertinente. Ha inoltre dedotto la violazione della regola dell'inderogabilità del compenso minimo, osservando che il tribunale aveva liquidato una somma inferiore ai minimi tariffari applicabili, basandosi in modo apodittico sulla asserita semplicità della causa e su un protocollo locale non vincolante, senza adeguata dimostrazione della congruità dell'importo riconosciuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo le modifiche al d.m. n. 55 del 2014, anche nella liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il giudice non può diminuire i valori medi oltre il 50%. Ha poi osservato che la controversia di separazione va qualificata come causa di valore indeterminabile, e che, non essendo stata contestata l'attività svolta nelle fasi indicate, la liquidazione effettuata dal tribunale risultava inferiore ai valori applicabili ratione temporis. La Corte ha escluso rilievo ai protocolli d'intesa locali, che non hanno valore normativo né efficacia vincolante per il difensore non aderente, e ha precisato che l'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014 non era pertinente perché riferito all'assistenza a più soggetti nella medesima posizione processuale. Per effetto dell'accoglimento, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplinano la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e i relativi limiti di riduzione.
art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014
non è applicabile alla fattispecie esaminata, perché riguarda l'ipotesi dell'assistenza prestata a più soggetti nella medesima posizione processuale.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
come modificato, insieme all'art. 12, impone che nella liquidazione non si scenda oltre il 50% dei valori medi tabellari.
art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
come modificato, insieme all'art. 4, consente la riduzione dei valori medi entro il limite massimo del 50%.
art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
consente, per le cause di valore indeterminabile non complesse, il riferimento allo scaglione tariffario pertinente.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il giudice non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite del 50% previsto dalla disciplina tariffaria.
- Le controversie di separazione personale devono essere trattate, ai fini della liquidazione del compenso, come cause di valore indeterminabile, indipendentemente dalle eventuali richieste economiche accessorie.
- I protocolli d'intesa locali tra uffici giudiziari e consigli dell'ordine hanno funzione meramente orientativa e non possono derogare ai minimi o ai criteri legali di liquidazione dei compensi professionali.
- Un richiamo al protocollo locale non può sorreggere una liquidazione automatica o forfetaria del compenso se non accompagna una concreta dimostrazione della sua congruità rispetto all'attività svolta.
- La disposizione tariffaria relativa alla difesa di più soggetti nella medesima posizione processuale non può essere utilizzata in modo estensivo fuori dal suo specifico ambito applicativo.
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