Cassazione Civile, Ordinanza n. 12412/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell'opposizione allo stato passivo proposta da un ente religioso-assistenziale contro l'ammissione, in favore dell'INPS, di sanzioni per omesso/tardivo pagamento di contributi previdenziali per euro 7.415.581. L'ente sosteneva di avere diritto alla sospensione dei termini di pagamento prevista da norme speciali per soggetti con determinate caratteristiche, deducendo che la propria natura non commerciale non fosse mutata per il solo fatto di svolgere anche attività economica. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione della disciplina sulla sospensione dei termini di pagamento per gli enti interessati, censurando la mancata applicazione del beneficio. Con il secondo motivo contestava la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, sostenendo che l'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, è un giudizio di primo grado e non un appello, sicché non ricorrerebbe la ratio sanzionatoria del raddoppio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito: il giudice di merito aveva fondato la decisione sull'omessa allegazione e prova dei presupposti per fruire della sospensione e, in via ulteriore, su elementi fattuali da cui desumeva la natura commerciale dell'ente e lo svolgimento dell'attività con metodo economico. Tali accertamenti sono stati qualificati come apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione. È stato invece accolto il secondo motivo: l'opposizione allo stato passivo, pur essendo un giudizio impugnatorio, è un giudizio di primo grado e non rientra nella ratio della sanzione del raddoppio del contributo unificato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo che aveva disposto il raddoppio del contributo unificato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, ritenuta integralmente soccombente nella controversia sostanziale, nonostante l'accoglimento parziale del ricorso sul profilo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 225, L. 311/2004
Richiamato dalla ricorrente come base della sospensione dei termini di pagamento, ma la censura è stata respinta perché mancava l'allegazione e prova dei presupposti applicativi.
art. 41, comma 7, L. 289/2002
Richiamato insieme alle altre norme speciali sulla sospensione dei termini di pagamento; la Corte non ne ha ravvisato la violazione per difetto di prova dei presupposti.
art. 4, D.L. 245/2002
Invocato dalla ricorrente per sostenere il beneficio della sospensione; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica all'opposizione allo stato passivo, poiché questa, pur impugnatoria, è un giudizio di primo grado e non un appello.
artt. 98 e ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Le modifiche normative richiamate confermano che l'opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ma si svolge come giudizio di primo grado a cognizione piena.
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
Richiamato per la nuova fisionomia dell'opposizione allo stato passivo.
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Richiamato per la disciplina dell'opposizione allo stato passivo dopo la riforma fallimentare.
Massime di principio
- Chi invoca un beneficio o una sospensione di termini deve allegarne e provarne i presupposti applicativi; in difetto, la censura non può essere accolta.
- La qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale, quando dipende da elementi fattuali quali l'organizzazione e il metodo economico dell'attività svolta, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se la critica mira solo a una diversa lettura dei fatti.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e del ragionamento decisorio del giudice di merito.
- L'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, è un giudizio di primo grado a cognizione piena; perciò non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato prevista per le impugnazioni propriamente dette come l'appello.
- L'accoglimento parziale di un motivo su un capo accessorio non incide necessariamente sulla regolazione delle spese quando la soccombenza sostanziale resta integralmente a carico della parte ricorrente.
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