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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35611/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il processo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona fisica nei confronti dell'ente proprietario o gestore della strada, per i danni subiti a seguito di una caduta che la ricorrente assumeva causata dalla presenza di una buca non visibile e non segnalata sulla carreggiata. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il nesso causale tra la conformazione della sede stradale e l'evento dannoso e attribuendo l'accaduto alla mancata prudenza della danneggiata. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se proveniente dal difensore munito di procura speciale e ritualmente depositata, determina l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dal difensore munito di procura speciale e anteriormente alla decisione, se conforme ai requisiti di legge, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia rituale al ricorso, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità, salvo diverso assetto previsto dalla legge.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia rende irrilevante, ai fini della decisione, l'esame dei motivi di ricorso proposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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