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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso con cui l'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato del terreno ai fini dell'imposta di registro. In primo grado aveva eccepito, da un lato, il decorso del termine per l'esercizio della pretesa impositiva e, dall'altro, l'infondatezza della maggiore valutazione, sostenendo che il terreno fosse inedificabile e dovesse quindi essere valutato secondo il criterio automatico previsto dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986. Le commissioni tributarie avevano invece ridotto equitativamente del 20% il valore accertato dall'Ufficio. In Cassazione la società ha denunciato l'omessa pronuncia su tali eccezioni, l'assenza di adeguata motivazione sulla riduzione del valore e l'insufficiente motivazione del criterio comparativo utilizzato nell'avviso.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi erano inammissibili perché non contenevano il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e perché non rispettavano il requisito di autosufficienza, non riportando il contenuto specifico dell'atto impositivo. Inoltre, le censure apparivano rivolte principalmente contro la motivazione della sentenza e non configuravano adeguatamente le dedotte violazioni di legge. Anche il quarto e il quinto motivo, relativi alla motivazione, non esponevano in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza motivazionale. Non sono state liquidate spese, poiché l'Amministrazione non aveva depositato difese scritte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4

    criterio automatico di valutazione

    La contribuente sosteneva che, essendo il terreno inedificabile, il suo valore dovesse essere determinato mediante il criterio automatico previsto dalla disciplina dell'imposta di registro, anziché sulla base di una maggiore valutazione comparativa.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è stata richiamata per denunciare che i giudici di merito non si sarebbero pronunciati su alcune eccezioni e domande della contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per censurare la sentenza per violazione delle norme processuali, in particolare per omessa pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia

    La Corte ha rilevato che le censure non individuavano con chiarezza il fatto controverso né spiegavano adeguatamente perché la motivazione fosse insufficiente o contraddittoria.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis a tale disposizione, ciascun motivo fondato su una violazione di legge doveva contenere uno specifico quesito di diritto. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6

    La disposizione aveva introdotto l'obbligo del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni già svolte nei gradi di merito: ogni motivo deve individuare con precisione la specifica violazione di legge o il vizio motivazionale.
  • Quando la disciplina processuale applicabile ratione temporis richiede un quesito di diritto, la sua omissione può comportare l'inammissibilità del motivo, anche se la doglianza è astrattamente fondata.
  • Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: occorre riportare o indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti necessari per valutare la censura, inclusi gli elementi essenziali dell'avviso impugnato.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione deve indicare chiaramente il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione della sentenza sia inidonea a giustificare la decisione.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito della valutazione del valore di un bene; le contestazioni devono essere formulate come specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.
  • La mancata difesa dell'Amministrazione in Cassazione non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso: il ricorrente deve comunque superare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità.

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