Cassazione Penale, Ordinanza n. 17328/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse nuovo rispetto al devoluto in appello e quindi non esaminabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma. L'unico motivo deduceva il mancato raggiungimento della prova in ordine al ruolo concreto dell'imputata nei delitti indicati ai capi di imputazione a), b) e c). La Corte ha rilevato che tale censura non era deducibile in sede di legittimità perché introduceva una questione non specificamente devoluta con i motivi di appello; nel giudizio di secondo grado, infatti, era stata contestata soltanto la riqualificazione giuridica del fatto da rapina a furto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni di fatto o di prova che non siano state specificamente devolute con i motivi di appello.
- La mera formulazione generica di una censura nell'atto di appello non consente di svilupparla per la prima volta in modo specifico con il ricorso per cassazione.
- Quando il giudizio di secondo grado ha riguardato esclusivamente la riqualificazione giuridica del fatto, non è ammissibile introdurre in cassazione una contestazione autonoma sulla prova del ruolo dell'imputato nei fatti di reato.
- L'introduzione di un motivo nuovo rispetto ai limiti del devolutum comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, oltre al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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