Cassazione Penale, Sentenza n. 37283/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per due capi: (a) falsa dichiarazione delle proprie generalità a pubblici ufficiali (art. 495 c.p.); (b) porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico con lama di 9,30 cm (art. 4, comma 2, L. 110/1975). Il ricorrente ha dedotto due gruppi di censure: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale si sia basata su elementi scarni e su motivazione per relationem senza valutare argomenti difensivi (tra cui la contestazione che la falsa dichiarazione fosse uno "scherzo", la possibile derubricazione ex art. 494 c.p. e che il coltello fosse uno strumento di lavoro portato per dimenticanza); (ii) eccessiva entità della pena in violazione dell'art. 133 c.p., non avendo il giudice valutato la resipiscenza e le circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate in quanto mirano a diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto la motivazione di primo e secondo grado non illogica, né contraddittoria né carente, e legittima la scelta della Corte d'appello di motivare per relationem atteso che la motivazione di primo grado era valida. Ha inoltre condiviso la valutazione di merito sull'arma, ritenuta incompatibile con l'attività lavorativa dichiarata e classificabile come strumento atto a offendere ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975; ha respinto la richiesta di derubricazione ad art. 494 c.p. perché la falsa dichiarazione è stata resa a pubblico ufficiale. Sul secondo motivo ha confermato la legittimità della determinazione della pena, richiamando l'ampio potere discrezionale del giudice nella valutazione degli indici dell'art. 133 c.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Reato di aver dichiarato false generalità a pubblico ufficiale; la Corte ha confermato la sussistenza del reato perché la falsa dichiarazione è stata resa a pubblico ufficiale e non configurabile come mera sostituzione di persona ex art. 494
art. 4, comma 2, L. 110/1975
Norma che disciplina gli strumenti atti a offendere; la Corte ha ritenuto che il coltello a serramanico con lama di 9,30 cm rientri nella categoria di arma/strumento atto a offendere e non fosse giustificato come strumento di lavoro
art. 494 cod. pen.
Sostituzione di persona; la Corte ha escluso la derubricazione perché la condotta consistente nella falsa indicazione delle generalità è stata posta in essere davanti a un pubblico ufficiale, configurando quindi il reato di cui all'art. 495
art. 192 cod. proc. pen.
Principio sulla motivazione della decisione; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non viziata ai sensi di questa norma
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorrente ha richiamato tali letture ma la Corte ha ritenuto le censure di carattere fattuale e quindi non idonee a fondare il ricorso
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha sottolineato l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella valutazione degli indici e ha ritenuto la pena proporzionata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede conseguenze per ricorso inammissibile: condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende; applicata con condanna a euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito sui fatti salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o abbia travisato le risultanze probatorie; le doglianze meramente ricognitive sono inammissibili.
- La motivazione per relationem è legittima quando la sentenza di primo grado sia già adeguatamente motivata e il giudice d'appello non individui elementi nuovi da valutare; le due motivazioni possono costituire un "apparato" unico a supporto della decisione.
- La falsa indicazione di generalità resa a un pubblico ufficiale rientra nella fattispecie dell'art. 495 c.p.; la derubricazione a sostituzione di persona (art. 494) non è possibile se l'atto è rivolto a un pubblico ufficiale.
- La qualificazione di un oggetto come arma o strumento atto a offendere dipende dalla natura dell'oggetto e dalla compatibilità con l'attività del possessore: l'affermazione che si tratti di uno strumento di lavoro deve essere credibile e coerente con la tipologia e le modalità di detenzione.
- Nella determinazione della pena il giudice ha ampia discrezionalità in base agli indici di cui all'art. 133 c.p.; le contestazioni sulla maggiore o minore entità della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo eccesso di discrezionalità o vizio di legge.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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