Cassazione Penale, Ordinanza n. 06130/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione dell'inammissibilità è la manifesta infondatezza del ricorso, che riproponeva censure già disattese dalla Corte di appello con motivazione ritenuta adeguata in punto di recidiva.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/02/2024. Dal testo emerge che il ricorso riguardava esclusivamente la valutazione della recidiva applicata in relazione a un reato di resistenza a pubblico ufficiale: la difesa contestava, in sostanza, la giustificazione dell'aggravamento fondato sui precedenti penali. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la Corte territoriale non si era limitata a richiamare i precedenti, ma aveva valorizzato anche le concrete modalità del fatto, consistite nella fuga in auto dell'imputato che aveva messo in pericolo i pubblici ufficiali impegnati nel controllo della regolarità della guida, ritenendo tale dato indice di una ulteriore progressione criminosa.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta contestata è qualificata come resistenza a pubblico ufficiale; il fatto descritto consiste nella fuga in auto che ha posto in pericolo i pubblici ufficiali impegnati in un controllo.
recidiva
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta legittimamente motivata non solo sulla base dei precedenti penali, ma anche sulle modalità concrete del reato e sulla loro significatività quale indice di ulteriore progressione criminosa.
Massime di principio
- In tema di recidiva, la motivazione non può risolversi nel mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato, ma deve dar conto anche di elementi concreti del fatto che rendano ragione dell'aggravamento per la maggiore pericolosità o per la progressione criminosa.
- Quando il giudice di merito ha già fornito una motivazione specifica e non meramente apodittica sulla recidiva, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime doglianze è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Ai fini della valutazione della recidiva, sono rilevanti le modalità di realizzazione del reato nella loro concreta offensività, se esse mostrano un salto qualitativo rispetto ai precedenti dell'imputato.
- La condotta di fuga in auto durante un controllo di polizia, se idonea a mettere in pericolo i pubblici ufficiali, può essere valorizzata come indice della gravità del fatto e della progressione criminosa dell'agente.
Come è indicizzato
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