Sentenza n. 6459/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sull’stanza presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2024, per il riconoscimento del titolo estero conseguito in Spagna per l’insegnamento scolastico sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero per l’insegnamento sul sostegno, presentata l’11 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento scolastico sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione espressa né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell’Amministrazione. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi, ove fosse stata necessaria una richiesta di integrazione, richiesta che nel caso concreto non risultava effettuata. Il Ministero è stato condannato a provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi per i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, a fronte di una formale istanza non definita, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda [...] l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita [...]. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla documentazione completa; in caso di eventuale richiesta di integrazione, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine stabilito dal giudice.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove richieda integrazioni, il termine complessivo può estendersi fino a quattro mesi.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e alla pertinente giurisprudenza dell’Unione europea e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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