Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26298/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in sede di riesame, ha respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare disposta dal GIP e ha tuttavia qualificato i fatti contestati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (lieve entità) anziché come più grave ipotesi di cui al comma 1. Il Pubblico Ministero ha censurato la valutazione del Tribunale sostenendo che la non occasionalità dell'attività, la sistematicità delle cessioni nel tempo e i precedenti specifici dell'indagato, unitamente alle cessioni ripetute a clienti stabili, avrebbero dovuto portare a ritenere esclusa la lieve entità o comunque a qualificare i fatti in termini più gravi; inoltre ha sostenuto che la somma delle cessioni reiterate nel tempo corrisponderebbe a quantitativi complessivamente rilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha confermato che la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, resiste alle censure, richiamando il principio secondo cui la valutazione della lieve entità deve essere concreta e complessiva, considerando mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza. La Corte ha altresì precisato che la non occasionalità dell'attività e i precedenti specifici non escludono automaticamente l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità e che la detenzione di quantitativi in unica soluzione o distribuiti nel tempo possono avere rilievo diverso nella qualificazione giuridica. Ha inoltre richiamato la modifica legislativa introdotta dal decreto-legge 15/9/2023 n.123, convertito, che ha aggiunto un secondo periodo all'art.73, comma 5, prevedendo un regime sanzionatorio per i fatti che pur non occasionali restano di lieve entità, a conferma della possibilità di applicare la fattispecie lieve a condotte non occasionali. Conseguentemente il ricorso del PM è stato rigettato e l'ordinanza del Tribunale di Venezia è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Prevede le fattispecie più gravi di detenzione e cessione di stupefacenti per le quali sono previste sanzioni più severe; nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto non applicabile questa qualificazione ai singoli episodi contestati.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Consente la configurazione della "lieve entità" per talune condotte in materia di stupefacenti previa valutazione concreta e complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza; la Corte ha confermato che tale valutazione è discrezionale ma sindacabile dal giudice di legittimità solo se irragionevole o manifestamente illogica.

  • Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 n. 159

    Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità

    Introduce un secondo periodo all'art.73, comma 5, stabilendo un regime sanzionatorio per i fatti non occasionali ma di lieve entità, confermando che la non occasionalità non esclude automaticamente la lieve entità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, comma 6

    Consente che episodi che attuano un programma criminoso associativo possano comunque rientrare nella fattispecie di lieve entità, motivo per cui attività continuativa non è di per sé incompatibile con il comma 5.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art.73, comma 5, è complessiva e concreta: occorre considerare quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • La non occasionalità dell'attività e i precedenti specifici non escludono automaticamente l'applicazione della lieve entità; è necessario verificare la concreta offensività complessiva del fatto.
  • Cessioni ripetute di modiche quantità nel tempo possono comunque rientrare nella fattispecie di lieve entità se emergono elementi che attenuano la offensività (quantitativi modesti, limitato ambito territoriale, prezzo e qualità della sostanza, assenza di mezzi organizzativi per larga diffusione).
  • La distinzione tra detenzione in un'unica soluzione e detenzioni/distribuzioni frazionate nel tempo è rilevante: quantitativi detenuti contestualmente possono avere diverso rilievo rispetto a dosi singole destinate a consumatori.
  • La recente modifica legislativa (d.l. 123/2023 conv. L.159/2023) conferma che il legislatore prevede ipotesi in cui la condotta non occasionale resti tuttavia valutata come di lieve entità con specifico trattamento sanzionatorio.
  • Nel riesame cautelare la diversa qualificazione giuridica opera con effetto limitato al procedimento incidentale 'de libertate', pertanto la valutazione non produce automaticamente effetti processuali più ampi senza ulteriori pronunce nel merito.
  • Per contestare efficacemente una qualificazione di lieve entità in sede di impugnazione è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la mancata considerazione degli elementi essenziali nella valutazione complessiva, non la mera persuasività di una diversa ricostruzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.