Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex amministratore locale)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Catania e dall’azione della Procura regionale contabile contro gli ex amministratori e revisori, ritenuti responsabili di avere contribuito al dissesto con condotte dolose o gravemente colpose. In appello, la Corte dei conti per la Regione Siciliana ha confermato la condanna pecuniaria dell’ex sindaco ai sensi dell’art. 248, commi 5 e 5-bis, TUEL e, nel dispositivo, ha anche dichiarato nei suoi confronti il divieto decennale di ricoprire incarichi e l’incandidabilità per dieci anni alle cariche indicate dalla norma. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1, 133, 134 e 135 d.lgs. 174/2016, dell’art. 248, comma 5, TUEL e dell’art. 16 l. 235/2012, sostenendo che il giudice contabile avrebbe travalicato i limiti esterni della giurisdizione: la Corte dei conti potrebbe accertare soltanto i presupposti fattuali della responsabilità e irrogare la sanzione pecuniaria, mentre la misura interdittiva e l’incandidabilità sarebbero di competenza dell’autorità amministrativa competente, non potendo il giudice contabile pronunciarsi sullo status personale dell’interessato. Ha inoltre sostenuto che il sistema normativo confermerebbe la separazione tra accertamento giudiziale e applicazione amministrativa delle misure interdittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che la giurisdizione contabile copra l’accertamento della responsabilità da dissesto e la condanna alla sanzione pecuniaria, nonché la verifica dei presupposti per le misure interdittive, ma non l’adozione in dispositivo di una declaratoria di incandidabilità e di divieto di ricoprire incarichi, perché tali effetti discendono automaticamente ex lege e devono essere applicati dall’autorità amministrativa competente. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva direttamente dichiarato nei confronti del ricorrente le misure interdittive di status, precisando che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi all’autorità amministrativa. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese. La cassazione senza rinvio è stata limitata alla sola parte del dispositivo relativa alle misure interdittive; resta fermo l’accertamento della responsabilità e la condanna pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni delle giurisdizioni speciali solo per motivi inerenti alla giurisdizione, inclusi i casi di travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 1 d.lgs. 174/2016

    delimita la giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi in materia pensionistica, alle sanzioni pecuniarie e agli altri giudizi previsti dalla legge

  • art. 133 d.lgs. 174/2016

    disciplina il rito speciale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, riferito alle sole fattispecie in cui la legge attribuisce alla Corte dei conti il potere di irrogare una sanzione pecuniaria

  • art. 134 d.lgs. 174/2016

    regola il decreto di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria e la sua determinazione in relazione alla gravità della violazione

  • art. 135 d.lgs. 174/2016

    richiamato dal ricorrente quale norma del rito contabile, ma non ritenuto decisivo ai fini della giurisdizione sulle misure interdittive

  • art. 248, comma 5, d.lgs. 267/2000

    prevede, per gli amministratori riconosciuti responsabili del dissesto, sia la sanzione pecuniaria sia le conseguenze interdittive decennali; la Corte distingue tra condanna pecuniaria e effetti interdittivi automatici ex lege

  • art. 248, comma 5-bis, d.lgs. 267/2000

    richiamato per la disciplina dei revisori contabili e delle relative sanzioni

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 235/2012

    estende alle incandidabilità previste dall’art. 248, comma 5, TUEL le regole procedurali relative all’accertamento dell’incandidabilità sopravvenuta, confermando il ruolo dell’autorità amministrativa nella fase applicativa

  • art. 111, u.c., Cost.

    richiamato quale parametro del sindacato in cassazione sulle sentenze delle giurisdizioni speciali per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 207 c.g.c.

    riconosce l’impugnabilità in cassazione delle decisioni della Corte dei conti solo per eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata dichiarata assorbita

  • art. 1 l. 20/1994

    richiamato come fondamento della responsabilità amministrativa contabile personale per dolo o colpa grave

  • art. 51 Cost.

    richiamato nel dibattito sulle misure limitative dell’elettorato passivo, ma non decisivo nella soluzione del caso

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti alla Corte dei conti per responsabilità da dissesto, la giurisdizione contabile comprende l’accertamento dei presupposti di fatto della responsabilità e la condanna alla sanzione pecuniaria, ma non si estende alla diretta applicazione in dispositivo di misure interdittive che la legge configura come effetti automatici ex lege.
  • Quando la legge prevede che all’accertamento della responsabilità seguano conseguenze interdittive fisse e automatiche, il giudice contabile deve limitarsi a dichiarare la sussistenza dei presupposti, mentre l’adozione del provvedimento applicativo spetta all’autorità amministrativa competente.
  • Il travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione si verifica se il giudice speciale assume un potere che la legge riserva ad altro organo, anche quando l’effetto sostanziale sia coerente con l’accertamento compiuto.
  • La distinzione tra sanzione pecuniaria e misura interdittiva è decisiva: la prima richiede una pronuncia di condanna del giudice contabile; la seconda, se predeterminata e automatica, non richiede una declaratoria giurisdizionale costitutiva.
  • Le questioni sul rito applicabile non equivalgono di per sé a questioni di giurisdizione; tuttavia, se il giudice emette un comando non consentito dalla legge, il vizio può integrare eccesso di potere giurisdizionale censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.