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Sentenza

Sentenza n. 1951/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del decreto del Ministro dell''Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 gennaio 2024, recante “Misure tecniche per pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”.

Giustizia amministrativa202404692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 30 gennaio 2024 recante misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che, per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro, ha ridotto da 200 a 50 il numero complessivo degli ami presenti a bordo o calati da ciascuna unità da diporto, ha vietato l'uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici e ha vietato la contemporanea detenzione di palangari e tali verricelli. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 140 del d.P.R. n. 1639/1968, dell'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 4/2012 e del regolamento CE n. 2371/2002, nonché travisamento dei presupposti, errore di fatto e di diritto, carenza e difetto di motivazione, sviamento e irragionevolezza. Secondo i ricorrenti, il potere ministeriale di deroga alla disciplina regolamentare avrebbe natura straordinaria ed eccezionale, esercitabile soltanto in presenza di condizioni di pericolo imminente e conclamato e mediante misure temporalmente o territorialmente limitate; inoltre, l'amministrazione avrebbe utilizzato impropriamente un decreto ministeriale per introdurre una disciplina sostanzialmente normativa, senza seguire il procedimento previsto dall'art. 17 della l. n. 400/1988. Con il secondo motivo, deducendo ulteriori violazioni di legge, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento, i ricorrenti hanno sostenuto che le restrizioni avrebbero ingiustificatamente favorito la pesca professionale, rimasta soggetta alla disciplina precedente. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione e ha contestato nel merito l'applicabilità del regolamento CE n. 2371/2002, non più efficace dal 31 dicembre 2013, richiamando altresì l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 4/2012. È intervenuta ad opponendum un'associazione ambientalista.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, riconoscendo sia al praticante della pesca sportiva sia all'associazione un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Nel merito ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'art. 24 del d.lgs. n. 4/2012 attribuisca al Ministro il potere di disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in conformità alle norme dell'Unione europea e per adeguarla all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche con riferimento a determinate classi della pesca. Secondo il TAR, tale potere ha natura ontologicamente normativa e non è soggetto ai limiti temporali o territoriali propri delle ordinanze contingibili e urgenti; pertanto, il decreto impugnato rientra nel potere ministeriale esercitato. Il riferimento dei ricorrenti alla necessità di adottare un regolamento ai sensi dell'art. 17 della l. n. 400/1988 non ha condotto all'annullamento dell'atto. Anche il secondo motivo è stato respinto: l'affermazione secondo cui le restrizioni avrebbero favorito la pesca professionale non era supportata da uno studio specifico e la scelta amministrativa non è stata ritenuta irragionevole. Trattandosi di una scelta riconducibile all'ambito politico, il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto esercitabile soltanto in presenza di una macroscopica assenza di credibilità logica, che i ricorrenti non hanno dimostrato, essendosi limitati a deduzioni generiche. Il ricorso è stato quindi respinto per infondatezza; le spese sono state compensate per la particolarità e novità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 140 d.P.R. n. 1639/1968

    Il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.

    La disciplina regolamentare previgente fissava il limite ordinario di 200 ami per la pesca sportiva; il TAR ha ritenuto legittima la deroga ministeriale fondata sull'art. 24 del d.lgs. n. 4/2012.

  • art. 142 d.P.R. n. 1639/1968

    Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore, e non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

    La disposizione è richiamata quale disciplina generale della pesca sportiva, senza costituire il parametro decisivo della reiezione.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 4/2012

    Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

    La norma attribuisce al Ministro un potere di disciplina anche derogatoria rispetto ai regolamenti nazionali, con natura normativa e non limitato temporalmente o territorialmente come il potere di ordinanza contingibile e urgente.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 4/2012

    Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

    La disposizione è richiamata dal Ministero quale ulteriore base normativa del decreto impugnato, ma la ratio decidendi è fondata principalmente sull'art. 24 del d.lgs. n. 4/2012.

  • art. 17 l. n. 400/1988

    I ricorrenti hanno dedotto che il decreto, pur introducendo una disciplina sostanzialmente normativa, fosse stato adottato senza il procedimento previsto per i regolamenti; il TAR non ha accolto tale censura.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata indicata tra i parametri violati dai ricorrenti, senza che la sentenza sviluppi una specifica autonoma interpretazione della stessa.

  • regolamento (CE) n. 2371/2002

    Il regolamento è stato invocato dai ricorrenti, mentre il Ministero ha dedotto che avesse cessato di produrre effetti dal 31 dicembre 2013; la sentenza decide il ricorso sulla base dell'ampiezza del potere previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 4/2012.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria attribuisce al Ministro il potere di disciplinare una materia anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, per adeguarla all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche o per riferirla a determinate classi del settore, tale potere può avere natura normativa generale e non è necessariamente soggetto ai limiti temporali o territoriali propri delle ordinanze contingibili e urgenti.
  • Il potere ministeriale di disciplinare la pesca ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 4/2012 può essere esercitato mediante decreto anche per introdurre misure più restrittive rispetto alla disciplina regolamentare nazionale, purché siano rispettati i presupposti normativi e la conformità alle norme dell'Unione europea.
  • Le scelte amministrative riconducibili all'indirizzo politico, come la definizione di misure restrittive per la gestione e il controllo della pesca, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta assenza di credibilità logica; la censura deve essere sostenuta da elementi concreti e non da mere allegazioni generiche.
  • La legittimazione a impugnare una disciplina che incide direttamente sull'esercizio della pesca sportiva sussiste in capo sia al praticante direttamente inciso sia all'associazione rappresentativa portatrice di un interesse concreto e attuale alla tutela della categoria.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraAtti amministrativi generali e linee guida
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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