Cassazione Penale, Ordinanza n. 07400/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorso è proposto dal difensore di un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo dell'amministrazione penitenziaria e revocato l'autorizzazione concessa dal Magistrato di sorveglianza a riporre alimenti nel congelatore della sezione, ritenendo sufficiente l'uso di borse frigo con mattonelle refrigeranti. Il ricorrente deduceva, su questo primo punto, il difetto di motivazione sulla memoria difensiva che aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del reclamo per difetto di specificità, nonché il mancato confronto con la doglianza di disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti ai quali sarebbe stato consentito l'uso del congelatore. Con un secondo motivo, il ricorso censurava il rigetto dell'istanza relativa alla prescrizione della pena sostitutiva della libertà controllata: il detenuto sosteneva che, dopo la conversione della pena in libertà controllata per ventotto giorni, avrebbe fruito di periodi di libertà idonei a far decorrere il termine di prescrizione ex art. 172 c.p., con conseguente revoca della misura. La Corte ha però ritenuto specifici i motivi del reclamo, ha considerato non dimostrata e comunque irrilevante la disparità di trattamento tra detenuti e ha ritenuto conforme la decisione impugnata al principio secondo cui, nel regime 41-bis, è legittimo il diniego dell'uso del frigorifero di sezione per la conservazione di cibi freschi o congelati. Quanto al secondo motivo, ha condiviso la lettura del provvedimento di sorveglianza, secondo cui il detenuto era stato pressoché ininterrottamente detenuto in carcere dopo l'applicazione della libertà controllata, in una situazione incompatibile con l'esecuzione della pena sostitutiva e quindi impeditiva del decorso del termine; ha inoltre valorizzato il richiamo all'art. 172, comma 7, c.p., che esclude l'estinzione della pena per decorso del tempo per recidivi e delinquenti abituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi sul primo capo, osservando che i motivi di reclamo erano specifici, che la dedotta disparità di trattamento non era provata e che, in ogni caso, il tribunale di sorveglianza conserva autonomia valutativa rispetto alla posizione di altri condannati; ha inoltre richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla legittimità del diniego, nel regime 41-bis, dell'uso del frigorifero di sezione per la conservazione di cibi freschi e congelati. Sul secondo capo ha ritenuto corretta la decisione che aveva negato l'estinzione della pena sostitutiva per decorso del tempo, poiché il ricorrente era rimasto quasi ininterrottamente detenuto in carcere e comunque l'art. 172, comma 7, c.p. esclude tale beneficio per recidivi e delinquenti abituali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
regime di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975
Nel regime penitenziario differenziato è legittimo il diniego dell'uso del frigorifero di sezione per la conservazione di cibi freschi e congelati, trattandosi di misura organizzativa che non incide sul diritto alla sana alimentazione del detenuto.
art. 172 c.p.
La prescrizione della pena non opera nel caso di impossibilità di esecuzione della pena sostitutiva; inoltre il comma 7 esclude l'estinzione per decorso del tempo per recidivi e delinquenti abituali.
art. 172, comma 7, c.p.
l'estinzione della pena per decorso del tempo non si applica, tra gli altri, ai recidivi e delinquenti abituali
La Corte valorizza la previsione come ostativa all'estinzione della pena nel caso esaminato.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Con la declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale.
Massime di principio
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. l'amministrazione penitenziaria può negare l'uso del frigorifero di sezione per conservare cibi freschi o congelati, se è garantita un'alternativa idonea alla conservazione degli alimenti e non è sacrificato il diritto alla sana alimentazione.
- La dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti non è di per sé decisiva se non è specificamente dimostrata e, comunque, il tribunale di sorveglianza mantiene autonomia valutativa in relazione alla posizione del singolo condannato.
- Ai fini della prescrizione della pena sostitutiva o dell'estinzione per decorso del tempo, non è sufficiente una astratta decorrenza temporale: occorre che la pena sia concretamente eseguibile; se il soggetto è rimasto quasi ininterrottamente detenuto in carcere, il decorso non può ritenersi utilmente maturato.
- L'art. 172, comma 7, c.p. esclude l'estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti di recidivi e delinquenti abituali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non superano correttamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato o si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto a principi già consolidati.
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