Sentenza n. 314/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 50/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 50/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, relativa al pagamento delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Pesaro passata in giudicato, di assegnarle le somme riconosciute per gli anni scolastici accertati, oltre alla quota delle spese di lite liquidate nel giudizio lavoristico. Il giudicato risultava regolarmente notificato all'Amministrazione e comprovato dall'attestazione della Cancelleria. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio e disposto il pagamento delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito e l'Amministrazione non opponga specifiche ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento dell'Amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si è costituita formalmente.
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